Art. 2 
 
 
                         Offerte concorrenti 
 
  1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
aggiunto il seguente: 
  (( «Art. 163-bis  (Offerte  concorrenti).  -  Quando  il  piano  di
concordato di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,  lettera  e),
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad  oggetto   il   trasferimento   in   suo   favore,   anche   prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a
titolo oneroso dell'azienda o di uno  o  piu'  rami  d'azienda  o  di
specifici beni,  il  tribunale  dispone  la  ricerca  di  interessati
all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento  competitivo  a
norma delle disposizioni previste  dal  secondo  comma  del  presente
articolo. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
quando il debitore ha stipulato un contratto che  comunque  abbia  la
finalita' del trasferimento  non  immediato  dell'azienda,  del  ramo
d'azienda o di specifici beni )). 
  Il decreto che  dispone  l'apertura  del  procedimento  competitivo
stabilisce le modalita' di  presentazione  di  offerte  irrevocabili,
prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso  la  comparabilita',  i
requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e  i  tempi  di
accesso alle informazioni rilevanti, gli  eventuali  limiti  al  loro
utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro
che ne fanno  richiesta,  la  data  dell'udienza  per  l'esame  delle
offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva,  le
garanzie che devono essere prestate dagli offerenti  e  le  forme  di
pubblicita' del decreto. (( Con il medesimo decreto e' in  ogni  caso
disposta la pubblicita' sul portale delle vendite  pubbliche  di  cui
all'articolo 490 del codice  di  procedura  civile  ed  e'  stabilito
l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente
articolo che le offerte devono prevedere )). 
  L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in
cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto di cui  al  presente  comma  e  viene  prestata  la  garanzia
stabilita con il medesimo decreto.  Le  offerte,  da  presentarsi  in
forma segreta, non sono efficaci se non conformi  a  quanto  previsto
dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. 
  Le offerte sono rese  pubbliche  all'udienza  fissata  per  l'esame
delle  stesse,  alla  presenza  degli  offerenti   e   di   qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte  migliorative,  il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo'  avere  luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e  deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con  l'aggiudicazione,
se  precedente,  a  soggetto  diverso  da  colui  che  ha  presentato
l'offerta di cui al  primo  comma,  quest'ultimo  e'  liberato  dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del  debitore  e  in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro  il  limite  massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato. 
  Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara. 
  La  disciplina  del  presente  articolo  si  applica,   in   quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare  ai  sensi  dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di  uno  o  piu'
rami di azienda.». 
  2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni"; 
    b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In
tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita." 
    c) il quinto comma e' sostituito  dal  seguente:  "Alle  vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere  dopo  il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione  di  questo,  si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter  in  quanto  compatibili.  La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice,  salvo  diversa  disposizione  contenuta  nel   decreto   di
omologazione per gli atti a questa successivi.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  182  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              "Art. 182. (Cessioni) 
              Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
          dispone diversamente, il tribunale nomina  nel  decreto  di
          omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre  o
          cinque  creditori  per  assistere   alla   liquidazione   e
          determina le altre modalita'  della  liquidazione.  In  tal
          caso, il tribunale dispone che il liquidatore  effettui  la
          pubblicita' prevista dall'articolo 490,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile e fissa il termine entro cui  la
          stessa deve essere eseguita. 
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili. 
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori. 
              Alle  vendite,  alle  cessioni   e   ai   trasferimenti
          legalmente posti in essere dopo il deposito  della  domanda
          di concordato o in esecuzione di questo, si  applicano  gli
          articoli  da  105  a  108-ter  in  quanto  compatibili.  La
          cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
          prelazione, nonche' delle trascrizioni dei  pignoramenti  e
          dei sequestri conservativi e di ogni  altro  vincolo,  sono
          effettuati   su   ordine   del   giudice,   salvo   diversa
          disposizione contenuta nel decreto di omologazione per  gli
          atti a questa successivi. 
              Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,  secondo
          e terzo periodo, sostituendo al  curatore  il  liquidatore,
          che provvede  con  periodicita'  semestrale  dalla  nomina.
          Quest'ultimo  comunica  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata  altra  copia  del  rapporto   al   commissario
          giudiziale, che a sua volta  lo  comunica  ai  creditori  a
          norma dell'articolo 171, secondo comma.".