(( Art. 4 
 
 
Disposizioni in materia di proposta di  concordato  preventivo  e  di
                        adesione alla stessa 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "In  ogni  caso  la  proposta  di  concordato  deve  assicurare  il
pagamento di almeno il venti per  cento  dell'ammontare  dei  crediti
chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica
al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis"; 
    b) all'articolo 161: 
      1) al secondo comma, lettera e), dopo le  parole:  "adempimento
della proposta" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  in  ogni  caso,  la
proposta  deve  indicare  l'utilita'  specificamente  individuata  ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad  assicurare
a ciascun creditore"; 
      2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Al pubblico ministero e'  trasmessa  altresi'  copia  degli  atti  e
documenti depositati a norma del secondo e del terzo  comma,  nonche'
copia   della   relazione   del   commissario   giudiziale   prevista
dall'articolo 172."; 
    c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto,  in
fine, il seguente numero: 
  "4-bis)  ordina  al  ricorrente  di   consegnare   al   commissario
giudiziale  entro  sette  giorni  copia  informatica  o  su  supporto
analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie"; 
    d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo  3
del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il commissario  giudiziale  comunica  senza  ritardo  al  pubblico
ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini
preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello
svolgimento delle sue funzioni"; 
    e) all'articolo 172, primo comma, come modificato  dalla  lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve
illustrare le utilita' che, in caso  di  fallimento,  possono  essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie  che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi."; 
    f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
lo stesso per telegramma o per lettera o  per  telefax  o  per  posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le
manifestazioni di voto sono annotate  dal  cancelliere  in  calce  al
verbale" )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 160, 161 e 178 del
          citato regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  cosi'  come
          modificati dalle presente legge: 
              "Art.   160.   (Presupposti   per   l'ammissione   alla
          procedura) 
              L'imprenditore che si trova  in  stato  di  crisi  puo'
          proporre ai creditori un concordato preventivo  sulla  base
          di un piano che puo' prevedere: 
              a) la ristrutturazione dei debiti  e  la  soddisfazione
          dei crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante
          cessione   dei   beni,   accollo,   o   altre    operazioni
          straordinarie, ivi compresa  l'attribuzione  ai  creditori,
          nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
          ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o  altri
          strumenti finanziari e titoli di debito; 
              b)  l'attribuzione  delle   attivita'   delle   imprese
          interessate dalla proposta di concordato ad  un  assuntore;
          possono costituirsi come  assuntori  anche  i  creditori  o
          societa' da questi partecipate o da  costituire  nel  corso
          della procedura, le azioni delle quali siano  destinate  ad
          essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; 
              c) la suddivisione  dei  creditori  in  classi  secondo
          posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
              d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti
          a classi diverse. 
              La proposta puo' prevedere che i  creditori  muniti  di
          privilegio,  pegno  o  ipoteca,  non  vengano   soddisfatti
          integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
          in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
          della collocazione preferenziale, sul ricavato in  caso  di
          liquidazione,  avuto  riguardo   al   valore   di   mercato
          attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la  causa
          di  prelazione  indicato  nella  relazione  giurata  di  un
          professionista   in   possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 67, terzo comma, lettera  d).  Il  trattamento
          stabilito per ciascuna classe non puo' avere  l'effetto  di
          alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 
              Ai fini di cui al primo comma per  stato  di  crisi  si
          intende anche lo stato di insolvenza. 
              In ogni caso la proposta di concordato deve  assicurare
          il pagamento di almeno il venti  per  cento  dell'ammontare
          dei  crediti  chirografari.  La  disposizione  di  cui   al
          presente comma non si applica al concordato con continuita'
          aziendale di cui all'articolo 186-bis." 
              "Art. 161. (Domanda di concordato) 
              La  domanda  per   l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
          dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
          propria sede  principale;  il  trasferimento  della  stessa
          intervenuto nell'anno antecedente al deposito  del  ricorso
          non rileva ai fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
              a)   una   aggiornata   relazione   sulla    situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
              b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'  e
          l'elenco nominativo dei creditori,  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
              c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o  personali
          su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
              d) il valore dei beni e i creditori  particolari  degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
              e) un piano contenente la descrizione  analitica  delle
          modalita' e dei tempi di  adempimento  della  proposta;  in
          ogni   caso,   la   proposta   deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo  comma,  lett.  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
          172. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo  dei  creditori
          con l'indicazione dei rispettivi crediti,  riservandosi  di
          presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
          ai commi secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal
          giudice,  compreso  fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e
          prorogabile, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
          e con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti
          prodotti dal ricorso, il debitore puo'  depositare  domanda
          ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.  In  mancanza,
          si applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Con
          decreto motivato che fissa  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo,  il  tribunale  puo'   nominare   il   commissario
          giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
          applica  l'articolo  170,  secondo  comma.  Il  commissario
          giudiziale, quando accerta che  il  debitore  ha  posto  in
          essere una delle condotte previste dall'articolo 173,  deve
          riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  15  e  verificata   la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
          di straordinaria amministrazione previa autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
              Con il decreto che fissa il termine  di  cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Quando
          risulta  che   l'attivita'   compiuta   dal   debitore   e'
          manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
          e del piano, il  tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il
          debitore e il commissario giudiziale se nominato,  abbrevia
          il termine fissato con il decreto di cui  al  sesto  comma,
          primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire  i
          creditori. 
              La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni." 
              "Art. 178. (Adesioni alla proposta di concordato) 
              Nel processo verbale dell'adunanza dei  creditori  sono
          inseriti i voti favorevoli e  contrari  dei  creditori  con
          l'indicazione nominativa dei votanti e  dell'ammontare  dei
          rispettivi  crediti.  E'  altresi'  inserita  l'indicazione
          nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
          dell'ammontare dei loro crediti. 
              Il  processo  verbale  e'  sottoscritto   dal   giudice
          delegato, dal commissario e dal cancelliere. 
              Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
          le operazioni, la  loro  continuazione  viene  rimessa  dal
          giudice ad un'udienza  prossima,  non  oltre  otto  giorni,
          dandone comunicazione agli assenti. 
              I creditori che non hanno esercitato  il  voto  possono
          far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o  per
          telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi
          alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di  voto  sono
          annotate dal cancelliere in calce al verbale.".