(( Art. 4
Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di
adesione alla stessa
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il
pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti
chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica
al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";
b) all'articolo 161:
1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento
della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la
proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare
a ciascun creditore";
2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e
documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche'
copia della relazione del commissario giudiziale prevista
dall'articolo 172.";
c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario
giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto
analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";
d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3
del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico
ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini
preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello
svolgimento delle sue funzioni";
e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve
illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";
f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le
manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al
verbale" )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 160, 161 e 178 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosi' come
modificati dalle presente legge:
"Art. 160. (Presupposti per l'ammissione alla
procedura)
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo'
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base
di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti
a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare
il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis."
"Art. 161. (Domanda di concordato)
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta; in
ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d),
che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve
essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori
con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non
oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda
ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,
si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con
decreto motivato che fissa il termine di cui al primo
periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve
riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del
procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando
risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e'
manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il
debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni."
"Art. 178. (Adesioni alla proposta di concordato)
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione
nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
dell'ammontare dei loro crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
dandone comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono
far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per
telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi
alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono
annotate dal cancelliere in calce al verbale.".