Art. 4 Istanze per il rilascio di titoli minerari 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484 e dell'art. 38, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico. 2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono conferiti ai richiedenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 25 Marzo 2015, che dispongano di capacita' tecnica, economica, organizzativa ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, come definite dall' art. 6. 3. Il richiedente presenta l'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico secondo le modalita' definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica relativa all'investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all' art. 6. Tale documentazione viene fornita dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico, ovvero all'atto della presentazione della istanza di pre-qualifica di cui all' art. 7. 4. L'istanza e' corredata dal programma delle attivita' previste, in particolare: a. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di recupero ambientale che si rendano necessarie. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso le attivita' siano condotte ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; b. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di ricerca e' specificato il programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di recupero ambientale previste, i relativi costi e l'impegno finanziario complessivo. All'istanza e' inoltre allegata una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area, anche con riferimento ai dati pubblicati sul sito del Ministero, e sugli obiettivi della ricerca; c. nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione e' allegata una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacita' produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si e' pervenuti al rinvenimento di idrocarburi ed all'interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono, inoltre, allegati all'istanza, il programma dei lavori di sviluppo, il programma di coltivazione con relativo profilo produttivo e relazione tecnico-economica completa di analisi di sensibilita' nonche' l'eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sara' completato, i relativi investimenti comprensivi dei costi delle opere di recupero ambientale. Il programma dei lavori di sviluppo del giacimento contiene il prospetto di dettaglio delle opere da realizzare (pozzi, allestimenti di cantiere, condotte e accessori, impianti di trattamento, programmi di monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, opere di recupero ambientale), delle spese generali (management, ingegneria, permessi e autorizzazioni) e la stima dei costi per la gestione dell'infrastruttura e dei relativi servizi e del recupero ambientale; d. nel caso di istanza per il rilascio di un titolo concessorio unico e' allegata la documentazione comprovante la compatibilita' dell'area prescelta per l'attivita' con il piano delle aree di cui al comma 1 bis dell'art. 38 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164 e il programma dei lavori. Il programma dei lavori indica: (1) per la fase di ricerca, le indagini geofisiche e le perforazioni che il richiedente intende svolgere, i metodi e i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di recupero ambientale previste, i relativi costi e l'impegno finanziario complessivo e una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area e sugli obiettivi della ricerca; (2) per la fase di coltivazione, l'indicazione dei lavori di sviluppo e coltivazione e delle opere di recupero ambientale prevedibili al momento della presentazione dell'istanza e i programmi di monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro. 5. Alle istanze di cui al comma 3 sono, inoltre, allegate: a. una scheda, firmata dal richiedente, con l'indicazione delle coordinate dei vertici dell'area richiesta espresse in gradi e minuti primi (riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare), salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera a bassa marea; in questi casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione; b. una mappa dell'area richiesta disegnata in nero con linea continua e definita su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti in terraferma o dell'Istituto Idrografico della Marina alla scala di 1:250.000 per le istanze in mare. L'area richiesta e' delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1967 n. 613, con la linea di costa a bassa marea, o con il limite di concessioni di coltivazione limitrofe; c. nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione, planimetrie e localizzazione degli impianti e fabbricati, diagramma a blocchi dell'impianto, schemi di processo delle diverse unita'. 6. Le istanze di cui al comma 3, conformi alla normativa vigente sul bollo, sono presentate, in duplice copia, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, via Molise, 2 - 00187 Roma. Nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, la documentazione di cui al comma 4, lettera a) e c) e' allegata all'istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura "relazione tecnica e programma dei lavori allegati all'Istanza per il conferimento di [permesso di ricerca esclusivo o titolo concessorio unico] .......... non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza". L'istanza di cui al comma 3 e' contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo che compaia nel foglio Istituto geografico militare all'interno dell'area richiesta, qualora ricada in terraferma, ovvero, qualora l'area ricada in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale e' ubicata, come definita dalla normativa vigente, seguita dalla lettera P, R, C o U rispettivamente nel caso di istanze di permesso di prospezione, di ricerca, di concessione di coltivazione, o di titoli concessori unici, dal numero d'ordine cronologico di presentazione della istanza per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con il Ministero. La richiesta di passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico, corredata della relativa documentazione di cui all' art. 11, comma 3 lettera a), va inviata al Ministero, e in copia alla Sezione UNMIG competente, per le opportune verifiche, ai fini dell'attestazione del passaggio di fase. 7. Le istanze di cui al comma 3, possono essere presentate, oltre che secondo le modalita' di cui al comma 6, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competente del Ministero. La documentazione suddetta dovra' essere validata mediante l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato e di una marca temporale. Per garantire la segretezza dei dati comunicati e' possibile crittografare i file mediante il certificato di firma digitale del dirigente della divisione pubblicato sul sito internet ministeriale. 8. Il programma allegato all'istanza per il conferimento del titolo minerario presentata al Ministero deve essere coerente con quello presentato ai fini della valutazione di impatto ambientale, o della valutazione ambientale preliminare nel titolo concessorio unico. 9. Nel caso di istanza per il conferimento di un titolo minerario in terraferma, copia dell'istanza e della relativa documentazione di cui ai commi 3, 4 e 5 e' inoltrata anche alla Regione interessata con le seguenti tempistiche: a. nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della risoluzione della concorrenza; b. nel caso di istanze per il rilascio del permesso di prospezione e della concessione di coltivazione, contestualmente alla presentazione dell'istanza al Ministero.