Art. 4 
 
             Istanze per il rilascio di titoli minerari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n.  484  e  dell'art.  38,  comma  5,  del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni  di  prospezione,
ricerca e coltivazione di  idrocarburi  sono  svolte  a  seguito  del
conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso
di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico. 
  2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni
di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  i   titoli
concessori unici sono conferiti ai richiedenti  di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto ministeriale 25 Marzo 2015,  che  dispongano  di
capacita'  tecnica,  economica,  organizzativa  ed  offrano  garanzie
adeguate ai programmi presentati, come definite dall' art. 6. 
  3. Il richiedente presenta l'istanza per il rilascio  del  permesso
di  prospezione,  del  permesso  di  ricerca,  della  concessione  di
coltivazione o del titolo  concessorio  unico  secondo  le  modalita'
definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica  relativa
all'investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa  al
possesso dei requisiti di cui all' art. 6. Tale documentazione  viene
fornita dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza per
il rilascio del permesso di prospezione,  del  permesso  di  ricerca,
della concessione di coltivazione o  del  titolo  concessorio  unico,
ovvero all'atto della presentazione della istanza di pre-qualifica di
cui all' art. 7. 
  4. L'istanza e' corredata dal programma delle  attivita'  previste,
in particolare: 
  a. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di  prospezione
sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati,
i tempi di esecuzione, le eventuali opere di recupero ambientale  che
si rendano necessarie. Le stesse informazioni devono  essere  fornite
nel caso le attivita' siano condotte ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  b. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di  ricerca  e'
specificato il  programma  dei  lavori  che  il  richiedente  intende
svolgere, indicando i metodi ed i mezzi  da  impiegare,  i  tempi  di
esecuzione, le opere di  recupero  ambientale  previste,  i  relativi
costi e l'impegno finanziario  complessivo.  All'istanza  e'  inoltre
allegata  una  relazione  tecnica  sullo   stato   delle   conoscenze
geominerarie dell'area, anche con riferimento ai dati pubblicati  sul
sito del Ministero, e sugli obiettivi della ricerca; 
  c. nel caso di istanza  per  il  rilascio  di  una  concessione  di
coltivazione e'  allegata  una  relazione  tecnica  dettagliata,  con
documentazione  illustrativa  sui  risultati  dei   lavori   eseguiti
nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla
capacita' produttiva del  pozzo  o  dei  pozzi  con  i  quali  si  e'
pervenuti al rinvenimento di idrocarburi ed  all'interpretazione  dei
dati geologici acquisiti e dei rilievi  geofisici  effettuati.  Fatto
salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della  legge  9  gennaio
1991, n. 9, sono, inoltre, allegati  all'istanza,  il  programma  dei
lavori di sviluppo, il programma di coltivazione con relativo profilo
produttivo e  relazione  tecnico-economica  completa  di  analisi  di
sensibilita' nonche' l'eventuale programma dei lavori di ricerca  che
si prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando  le
fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le
opere da realizzare, il  termine  entro  il  quale  il  programma  di
sviluppo sara' completato, i relativi  investimenti  comprensivi  dei
costi delle opere di recupero ambientale. Il programma dei lavori  di
sviluppo del giacimento contiene  il  prospetto  di  dettaglio  delle
opere da realizzare (pozzi,  allestimenti  di  cantiere,  condotte  e
accessori, impianti di trattamento, programmi di  monitoraggio  della
sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni  di  poro,
opere di recupero  ambientale),  delle  spese  generali  (management,
ingegneria, permessi e autorizzazioni) e la stima dei  costi  per  la
gestione dell'infrastruttura e dei relativi servizi  e  del  recupero
ambientale; 
  d. nel caso di istanza per il rilascio  di  un  titolo  concessorio
unico e' allegata la  documentazione  comprovante  la  compatibilita'
dell'area prescelta per l'attivita' con il piano delle aree di cui al
comma 1 bis  dell'art.  38  del  D.L.  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164 e  il
programma dei lavori. Il programma dei lavori indica: (1) per la fase
di  ricerca,  le  indagini  geofisiche  e  le  perforazioni  che   il
richiedente intende svolgere, i metodi e  i  mezzi  da  impiegare,  i
tempi di esecuzione, le opere  di  recupero  ambientale  previste,  i
relativi costi e l'impegno finanziario complessivo  e  una  relazione
tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area  e  sugli
obiettivi  della  ricerca;  (2)  per   la   fase   di   coltivazione,
l'indicazione dei lavori di sviluppo e coltivazione e delle opere  di
recupero  ambientale  prevedibili  al  momento  della   presentazione
dell'istanza e i programmi di monitoraggio  della  sismicita',  delle
deformazioni del suolo e delle pressioni di poro. 
  5. Alle istanze di cui al comma 3 sono, inoltre, allegate: 
  a. una scheda, firmata dal  richiedente,  con  l'indicazione  delle
coordinate dei vertici dell'area richiesta espresse in gradi e minuti
primi (riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma
e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare), salvo per
il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato,  con
la linea che segna il limite esterno della  piattaforma  continentale
italiana o con la linea costiera a bassa  marea;  in  questi  casi  i
vertici saranno individuati mediante coordinate  espresse  anche  con
frazioni  decimali  di  primi,  o,  nel  caso  esse   non   risultino
analiticamente  calcolabili,  mediante  descrizione  del   punto   di
intersezione; 
  b. una mappa  dell'area  richiesta  disegnata  in  nero  con  linea
continua e definita  su  foglio  (originale  o  copia)  dell'Istituto
geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti in
terraferma o dell'Istituto Idrografico della  Marina  alla  scala  di
1:250.000 per le istanze in mare. L'area richiesta e'  delimitata  da
archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo
o ad un multiplo  di  esso,  salvo  per  il  lato  che  eventualmente
coincida con la frontiera dello Stato o con la  linea  che  segna  il
limite  esterno  della  piattaforma  continentale  italiana  di   cui
all'art. 1 della legge 21 luglio 1967 n. 613, con la linea di costa a
bassa  marea,  o  con  il  limite  di  concessioni  di   coltivazione
limitrofe; 
  c. nel caso di istanza  per  il  rilascio  di  una  concessione  di
coltivazione,  planimetrie  e   localizzazione   degli   impianti   e
fabbricati, diagramma a blocchi  dell'impianto,  schemi  di  processo
delle diverse unita'. 
  6. Le istanze di cui al comma 3, conformi  alla  normativa  vigente
sul bollo, sono presentate, in duplice copia, al seguente  indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le risorse
minerarie ed energetiche, via Molise, 2 - 00187  Roma.  Nel  caso  di
istanze per  il  rilascio  del  permesso  di  ricerca  o  del  titolo
concessorio unico, la documentazione di cui al comma 4, lettera a)  e
c) e' allegata all'istanza in busta chiusa e sigillata e munita della
seguente dicitura "relazione tecnica e programma dei lavori  allegati
all'Istanza per il conferimento di [permesso di ricerca  esclusivo  o
titolo concessorio unico] .......... non aprire prima della fine  del
periodo di presentazione di domande in concorrenza". L'istanza di cui
al  comma  3  e'  contraddistinta  da  un  nominativo  convenzionale,
corrispondente  ad  un  toponimo  che  compaia  nel  foglio  Istituto
geografico militare all'interno dell'area richiesta,  qualora  ricada
in terraferma, ovvero, qualora l'area ricada in mare,  da  una  sigla
costituita dalla lettera maiuscola della zona del  sottofondo  marino
nella quale  e'  ubicata,  come  definita  dalla  normativa  vigente,
seguita dalla lettera P, R, C o U rispettivamente nel caso di istanze
di  permesso  di  prospezione,  di   ricerca,   di   concessione   di
coltivazione, o di  titoli  concessori  unici,  dal  numero  d'ordine
cronologico di presentazione della istanza per la rispettiva  zona  e
dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole,  indicate
dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono  essere
utilizzati per ogni comunicazione con il Ministero. La  richiesta  di
passaggio alla fase di coltivazione  nel  titolo  concessorio  unico,
corredata della relativa documentazione di cui all' art. 11, comma  3
lettera a), va inviata al Ministero, e in copia  alla  Sezione  UNMIG
competente, per le opportune verifiche, ai fini dell'attestazione del
passaggio di fase. 
  7. Le istanze di cui al comma 3, possono essere  presentate,  oltre
che secondo le modalita' di cui al  comma  6,  anche  utilizzando  la
casella di posta elettronica certificata della  divisione  competente
del Ministero. La  documentazione  suddetta  dovra'  essere  validata
mediante l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante
o di un suo delegato e di  una  marca  temporale.  Per  garantire  la
segretezza dei dati comunicati  e'  possibile  crittografare  i  file
mediante  il  certificato  di  firma  digitale  del  dirigente  della
divisione pubblicato sul sito internet ministeriale. 
  8. Il programma allegato all'istanza per il conferimento del titolo
minerario presentata al Ministero deve  essere  coerente  con  quello
presentato ai fini della valutazione di impatto ambientale,  o  della
valutazione ambientale preliminare nel titolo concessorio unico. 
  9. Nel caso di istanza per il conferimento di un  titolo  minerario
in terraferma, copia dell'istanza e della relativa documentazione  di
cui ai commi 3, 4 e 5 e' inoltrata anche alla Regione interessata con
le seguenti tempistiche: 
  a. nel caso di istanze per il rilascio del permesso  di  ricerca  o
del titolo concessorio unico, entro  15  giorni  dalla  comunicazione
dell'esito positivo della risoluzione della concorrenza; 
  b. nel caso di istanze per il rilascio del permesso di  prospezione
e   della   concessione   di   coltivazione,   contestualmente   alla
presentazione dell'istanza al Ministero.