Art. 5 Conversione in titolo concessorio unico 1. Le istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli o dei procedimenti per il conferimento dei titoli, presentate nei termini previsti dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, devono essere integrate, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 25 marzo 2015, con la documentazione indicata all'art. 4, comma 4, lettera d), entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il titolo concessorio unico o l'istanza per il conferimento del titolo concessorio unico sostituisce a tutti gli effetti il titolo o l'istanza preesistente mantenendo salvi i diritti acquisiti del titolare o del richiedente, la documentazione presentata e i procedimenti in corso nello stato in cui si trovano al momento del conferimento del titolo concessorio unico. 2. Il conferimento del titolo concessorio unico a seguito di richiesta di conversione presentata al Ministro dello sviluppo economico, e' accordato: a. a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione di cui all' art. 4, comma 4, lettera d), tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, ai sensi del l'art. 38, comma 6, lettera a) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, entro 60 giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente; b. con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma, e sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio; c. a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate all'esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, secondo quanto previsto dall'art. 6, e che siano persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o associazione di tali persone, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea nonche', a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi; d. previa presentazione dei documenti richiesti ai fini del conferimento del titolo concessorio unico che non siano stati gia' presentati nell'ambito del procedimento volto al conferimento del titolo oggetto di conversione; e. previa presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale per le attivita' previste secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 6. 3. E' fatta salva l'opzione, eventualmente esercitata dal richiedente, di cui all'art. 38 comma 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativa al proseguimento del procedimento di valutazione d'impatto ambientale presso la regione. 4. I procedimenti relativi alle istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli minerari esistenti o delle istanze per il conferimento dei titoli, integrate dalla documentazione nei tempi previsti dal comma 1, sono sospesi fino all'adozione del piano delle aree, di cui all'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164/2014. Nel periodo intercorrente fra la data della presentazione dell'istanza da parte del titolare e la data del provvedimento di conversione nel titolo concessorio unico: a. rimangono validi i titoli minerari e le istanze per il conferimento dei titoli minerari oggetto di istanza di conversione e si applicano le norme del presente decreto relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione; b. rimangono validi i provvedimenti autorizzativi acquisiti e i procedimenti in corso relativi ai titoli e alle istanze di cui alla lettera a); c. le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione nell'ambito di titoli minerari oggetto di istanza di conversione sono autorizzate secondo le norme del presente decreto relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione.