Art. 5 
 
               Conversione in titolo concessorio unico 
 
  1. Le istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli
o dei procedimenti per il conferimento  dei  titoli,  presentate  nei
termini previsti  dal  decreto  legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
devono essere integrate, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del  decreto
ministeriale 25 marzo 2015, con la documentazione  indicata  all'art.
4, comma 4, lettera d), entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il titolo concessorio  unico  o  l'istanza  per  il
conferimento del titolo concessorio unico  sostituisce  a  tutti  gli
effetti il titolo o l'istanza preesistente mantenendo salvi i diritti
acquisiti  del  titolare  o  del   richiedente,   la   documentazione
presentata e i procedimenti in corso nello stato in cui si trovano al
momento del conferimento del titolo concessorio unico. 
  2. Il conferimento  del  titolo  concessorio  unico  a  seguito  di
richiesta  di  conversione  presentata  al  Ministro  dello  sviluppo
economico, e' accordato: 
  a. a seguito  di  un  procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni, a decorrere dalla  data  di  presentazione  della
documentazione di cui all' art.  4,  comma  4,  lettera  d),  tramite
apposita conferenza di servizi, nel cui ambito  e'  svolta  anche  la
valutazione ambientale  preliminare  del  programma  complessivo  dei
lavori espressa, ai sensi del l'art. 38, comma 6, lettera a) del D.L.
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge  11
novembre 2014, n. 164, entro 60 giorni, con parere della  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  VIA/VAS  del  Ministero
dell'ambiente; 
  b. con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  previa
intesa con la regione o la Provincia Autonoma di Trento o di  Bolzano
territorialmente  interessata,  per  le  attivita'  da  svolgere   in
terraferma, e sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio; 
  c. a soggetti che dispongono di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono   garanzie   adeguate   all'esecuzione   e
realizzazione  dei  programmi  presentati,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6, e che siano persone fisiche o  giuridiche,  pubbliche  o
private, o associazione di tali persone, con sede sociale in Italia o
in altri Stati membri dell'Unione europea nonche',  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi; 
  d.  previa  presentazione  dei  documenti  richiesti  ai  fini  del
conferimento del titolo concessorio unico che non  siano  stati  gia'
presentati nell'ambito del procedimento  volto  al  conferimento  del
titolo oggetto di conversione; 
  e.  previa  presentazione  di  idonee   fideiussioni   bancarie   o
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale
per le attivita' previste secondo le modalita'  di  cui  all'art.  6,
comma 6. 
  3.  E'  fatta  salva  l'opzione,   eventualmente   esercitata   dal
richiedente, di  cui  all'art.  38  comma  8  del  decreto  legge  12
settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11  novembre  2014,  n.
164,  relativa  al  proseguimento  del  procedimento  di  valutazione
d'impatto ambientale presso la regione. 
  4. I procedimenti relativi alle istanze di  conversione  in  titolo
concessorio unico dei titoli minerari esistenti o delle  istanze  per
il conferimento dei titoli, integrate dalla documentazione nei  tempi
previsti dal comma 1, sono sospesi fino all'adozione del piano  delle
aree, di cui all'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 133/2014,
convertito con  modificazioni  dalla  l.  n.  164/2014.  Nel  periodo
intercorrente fra la data della presentazione dell'istanza  da  parte
del titolare e la data del provvedimento di  conversione  nel  titolo
concessorio unico: 
  a.  rimangono  validi  i  titoli  minerari  e  le  istanze  per  il
conferimento dei titoli minerari oggetto di istanza di conversione  e
si applicano le norme del presente decreto relative  ai  permessi  di
ricerca ed alle concessioni di coltivazione; 
  b. rimangono validi i provvedimenti  autorizzativi  acquisiti  e  i
procedimenti in corso relativi ai titoli e alle istanze di  cui  alla
lettera a); 
  c. le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione  nell'ambito
di titoli minerari oggetto di istanza di conversione sono autorizzate
secondo le norme del presente decreto relative ai permessi di ricerca
e alle concessioni di coltivazione.