Art. 10 Conservazione delle chiavi e dei dati per la generazione della firma 1. E' vietata la duplicazione della chiave privata e la duplicazione dei dispositivi che la contengono. 2. E' vietata l'esportazione, dal dispositivo sicuro di firma, della chiave privata relativa alle chiavi di sottoscrizione. 3. E' consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purche' cio' avvenga con modalita' tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse. 4. Con modalita' descritte nel Disciplinare Tecnico e' possibile eseguire il back up e restore dei dati contenuti nel cryptoprocessore per le chiavi digitali denominato Hardware Security Module. 5. Il titolare della coppia di chiavi: a) assicura la custodia del dispositivo di firma e l'adozione di tutte le misure organizzative e tecniche idonee in ottemperanza a quanto definito nel Manuale Operativo di cui all'art. 32; b) conserva i codici personali di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave; c) richiede immediatamente, secondo quanto indicato nel Manuale Operativo di cui all'art. 32, la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate.