Art. 11 
 
          Dispositivi sicuri e procedure per la generazione 
                             della firma 
 
  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata: 
    a) sia riservata; 
    b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni; 
    c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare  dall'uso
da parte di terzi. 
  2.  I  documenti  informatici  di  cui  all'art.  2  devono  essere
presentati  al  titolare,   prima   dell'apposizione   della   firma,
chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere  conferma  della
volonta'  di  generare  la  firma   secondo   quanto   previsto   nel
Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  3. Il comma 2 non si  applica  alle  firme  apposte  con  procedura
automatica. La firma con procedura automatica e'  valida  se  apposta
previo consenso del titolare all'adozione della  procedura  medesima.
Il titolare che appone la sua firma mediante una procedura automatica
deve utilizzare un certificato diverso da  tutti  gli  altri  in  suo
possesso. 
  4. La generazione della firma avviene all'interno di un dispositivo
sicuro  per  la  generazione  delle  firme  ovvero  su   un   sistema
informatico che realizza un dispositivo  sicuro  per  la  generazione
delle firme secondo le modalita' stabilite dal  Disciplinare  Tecnico
di cui all'art. 33, cosi' che  non  sia  possibile  l'intercettazione
della chiave privata utilizzata. 
  5. Il dispositivo sicuro per la generazione delle firme deve  poter
essere attivato esclusivamente dal titolare mediante codici personali
prima di procedere alla generazione della firma. 
  6. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma garantisce: 
    a) l'acquisizione da parte della CA dei dati  identificativi  del
dispositivo sicuro utilizzato e della loro associazione al titolare; 
    b)  la  registrazione  nel  dispositivo  sicuro  del  certificato
relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare. 
  7. Nel dispositivo sicuro di firma e' ammessa la memorizzazione  di
altri certificati oltre quello di firma digitale e altri oggetti atti
ad  assicurare  ulteriori  funzionalita'  di  sicurezza,  secondo  le
modalita' riportate nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  8. La personalizzazione del dispositivo sicuro per  la  generazione
delle firme puo' prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di  firma,
la registrazione nel medesimo dispositivo del certificato elettronico
relativo alla chiave pubblica della CA, la cui corrispondente privata
e' stata utilizzata per sottoscrivere il  certificato  relativo  alle
chiavi di sottoscrizione del titolare. 
  9. La personalizzazione del dispositivo sicuro per  la  generazione
delle firme e' registrata nel giornale di controllo di  cui  all'art.
26. 
  10. La CA di cui all'art. 15, avvalendosi delle LRA di cui all'art.
16, adotta, nel processo di personalizzazione del dispositivo  sicuro
per la generazione delle firme, procedure  atte  ad  identificare  il
titolare di un dispositivo sicuro per la generazione  delle  firme  e
dei certificati in esso contenuti. 
  11. Le modalita' di personalizzazione del dispositivo sicuro per la
generazione delle firme sono indicate nel Manuale  Operativo  di  cui
all'art. 32. 
  12. La procedura di firma deve generare, come risultato, un file il
cui formato rientri tra quelli elencati nel Disciplinare  Tecnico  di
cui all'art. 33. 
  13. Le modalita' per l'apposizione di firme multiple sono  indicate
nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.