Art. 3 
 
                 Documenti informatici classificati 
 
  1. Ai documenti informatici di cui all'art. 2,  si  applica  l'art.
20, comma 1, del CAD, in relazione alla validita'  e  rilevanza  agli
effetti di legge, se formati secondo quanto previsto dalla  Direttiva
e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  2. I documenti informatici di cui all'art. 2, comma 1, sottoscritti
con firma digitale, devono essere corredati di: 
    a)  riferimento  temporale  opponibile  a  terzi  secondo  quanto
previsto dall'art. 13; 
    b) classifica di  segretezza,  qualifica  di  sicurezza  e  altre
informazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni  in  materia
di protezione e tutela delle informazioni classificate. 
  3. I documenti informatici di cui all'art. 2, comma 2, sottoscritti
con firma digitale, devono essere corredati di riferimento  temporale
opponibile a terzi secondo quanto previsto dall'art. 13. 
  4. Per la sottoscrizione di documenti informatici di  cui  all'art.
2,  aventi  rilevanza  esclusivamente  interna,   ciascun   soggetto,
pubblico e privato, puo' adottare nella propria autonomia  specifiche
modalita' tecniche, organizzative  e  procedurali,  nel  rispetto  di
quanto previsto dalle norme in materia di protezione e  tutela  delle
informazioni classificate  e  di  quanto  definito  dal  Disciplinare
Tecnico di cui all'art. 33. 
  5. Ai documenti informatici di cui all'art. 2  non  si  applica  il
comma 1 se contengono macroistruzioni o codici  eseguibili,  tali  da
attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti  o  i
dati nello stesso rappresentati. 
  6. L'apposizione di una firma digitale  basata  su  un  certificato
qualificato  revocato,  scaduto  o   sospeso   equivale   a   mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate,  hanno
effetto dal momento della pubblicazione delle liste di sospensione  e
revoca di cui all'art. 22. 
  7. Ai documenti informatici di cui all'art.  2  si  applica  quanto
previsto dall'art. 21,  comma  2-bis,  del  CAD,  in  relazione  alle
scritture private ed al requisito della  forma  scritta,  se  formati
secondo quanto stabilito dalla Direttiva e dal  Disciplinare  Tecnico
di cui all'art. 33. 
  8. Ai documenti informatici di cui al comma 4, ove sottoscritti con
modalita' diverse dalla firma digitale, si  applica  quanto  previsto
dall'art. 20, comma 1-bis, del CAD, in relazione al  requisito  della
forma scritta ed al valore probatorio. 
  9. Ai documenti informatici di cui all'art. 2 si applica l'art. 21,
comma 2, del CAD, se formati secondo quanto stabilito dalla Direttiva
e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  10. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.