Art. 3 Documenti informatici classificati 1. Ai documenti informatici di cui all'art. 2, si applica l'art. 20, comma 1, del CAD, in relazione alla validita' e rilevanza agli effetti di legge, se formati secondo quanto previsto dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 2. I documenti informatici di cui all'art. 2, comma 1, sottoscritti con firma digitale, devono essere corredati di: a) riferimento temporale opponibile a terzi secondo quanto previsto dall'art. 13; b) classifica di segretezza, qualifica di sicurezza e altre informazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate. 3. I documenti informatici di cui all'art. 2, comma 2, sottoscritti con firma digitale, devono essere corredati di riferimento temporale opponibile a terzi secondo quanto previsto dall'art. 13. 4. Per la sottoscrizione di documenti informatici di cui all'art. 2, aventi rilevanza esclusivamente interna, ciascun soggetto, pubblico e privato, puo' adottare nella propria autonomia specifiche modalita' tecniche, organizzative e procedurali, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate e di quanto definito dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 5. Ai documenti informatici di cui all'art. 2 non si applica il comma 1 se contengono macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. 6. L'apposizione di una firma digitale basata su un certificato qualificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione delle liste di sospensione e revoca di cui all'art. 22. 7. Ai documenti informatici di cui all'art. 2 si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 2-bis, del CAD, in relazione alle scritture private ed al requisito della forma scritta, se formati secondo quanto stabilito dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 8. Ai documenti informatici di cui al comma 4, ove sottoscritti con modalita' diverse dalla firma digitale, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis, del CAD, in relazione al requisito della forma scritta ed al valore probatorio. 9. Ai documenti informatici di cui all'art. 2 si applica l'art. 21, comma 2, del CAD, se formati secondo quanto stabilito dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 10. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.