Art. 4 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici 1. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, sono prodotte mediante processi e strumenti, secondo le modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33 che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui sono tratte. 2. Alle copie per immagine di cui al comma 1 si applica l'art. 22, commi 1 e 2, del CAD, in relazione all'efficacia ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, alla loro esibizione e produzione, nonche' all'efficacia probatoria, se la loro conformita' agli originali da cui sono estratte e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata secondo le modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.