Art. 4 
 
             Copie per immagine su supporto informatico 
                       di documenti analogici 
 
  1. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico o,  comunque,  non
informatico, sono prodotte mediante processi e strumenti, secondo  le
modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui
all'art.  33  che  assicurino  che  il  documento  informatico  abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento  analogico  da  cui
sono tratte. 
  2. Alle copie per immagine di cui al comma 1 si applica l'art.  22,
commi 1 e 2, del CAD,  in  relazione  all'efficacia  ai  sensi  degli
articoli 2714 e 2715  del  codice  civile,  alla  loro  esibizione  e
produzione, nonche' all'efficacia probatoria, se la loro  conformita'
agli originali da cui sono  estratte  e'  attestata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico  ed  asseverata  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.