Art. 5 
 
              Copie analogiche di documenti informatici 
 
  1. Alle copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di
documenti informatici di cui all'art. 2, si applica l'art. 23,  comma
1, del CAD, se la loro conformita' all'originale da cui  sono  tratte
e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo  le
modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui
all'art. 33.