Art. 6 
 
             Copie informatiche di documenti informatici 
                       e duplicati informatici 
 
  1. A condizione che la conformita' all'originale sia  attestata  da
un pubblico ufficiale a cio' autorizzato  ed  asseverata  secondo  le
modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui
all'art. 33, l'art. 23-bis, comma 2, del CAD si applica: 
    a) alle  copie  informatiche  di  documenti  informatici  di  cui
all'art.  2,  se  prodotte  con  un  processo  che  ne  assicuri   la
distinguibilita' rispetto all'originale o ad altra copia da cui  sono
tratte, secondo quanto previsto dalla Direttiva  e  dal  Disciplinare
Tecnico di cui all'art. 33; 
    b) agli estratti informatici  di  documenti  informatici  di  cui
all'art. 2, prodotti secondo quanto previsto dalla  Direttiva  e  dal
Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 
  2. I duplicati informatici di documenti informatici di cui all'art.
2 sono prodotti mediante processi e strumenti, secondo  le  modalita'
stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui  all'art.
33, che assicurino che i documenti informatici ottenuti contengano la
stessa sequenza di bit dei documenti informatici di origine.