Art. 6 Copie informatiche di documenti informatici e duplicati informatici 1. A condizione che la conformita' all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato ed asseverata secondo le modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33, l'art. 23-bis, comma 2, del CAD si applica: a) alle copie informatiche di documenti informatici di cui all'art. 2, se prodotte con un processo che ne assicuri la distinguibilita' rispetto all'originale o ad altra copia da cui sono tratte, secondo quanto previsto dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33; b) agli estratti informatici di documenti informatici di cui all'art. 2, prodotti secondo quanto previsto dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33. 2. I duplicati informatici di documenti informatici di cui all'art. 2 sono prodotti mediante processi e strumenti, secondo le modalita' stabilite dalla Direttiva e dal Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33, che assicurino che i documenti informatici ottenuti contengano la stessa sequenza di bit dei documenti informatici di origine.