Art. 7 
 
                           Firma digitale 
 
  1. La firma digitale  garantisce  l'identificabilita'  dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento. 
  2. La firma digitale dei documenti informatici di  cui  all'art.  2
deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento
o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 
  3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici
di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero
non risulti revocato o sospeso. 
  4. Attraverso il certificato  qualificato  si  devono  rilevare  la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso. 
  5. Le modalita' di apposizione della firma  digitale  ai  documenti
informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare  Tecnico
di cui all'art. 33.