Art. 7 Firma digitale 1. La firma digitale garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento. 2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso. 5. Le modalita' di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.