Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine cronologico di presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' oggetto dell'iniziativa; b) capacita' dell'organizzazione aziendale di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e gestionale; c) potenzialita' del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell'iniziativa; d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa; i soggetti richiedenti devono dimostrare, con le modalita' richieste dal Soggetto gestore, di poter apportare la parte di mezzi finanziari a loro carico, necessaria per l'integrale copertura delle spese del progetto presentato. 2. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, sono definiti i parametri in cui e' articolato ciascuno dei criteri di cui al comma 1, i relativi punteggi, nonche' la soglia minima per l'accesso alle agevolazioni. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 3. L'istruttoria di cui al comma 1 comprende un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa. Il colloquio e' convocato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al soggetto proponente. Nel caso in cui al colloquio non sia presente almeno la maggioranza numerica dei soci, la domanda decade. Ove l'assenza in prima convocazione sia validamente giustificata, si procede a una seconda convocazione. 4. Nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o piu' criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.