Art. 10 
 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede all'istruttoria delle stesse nell'ordine  cronologico  di
presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
alla specifica attivita' oggetto dell'iniziativa; 
    b) capacita'  dell'organizzazione  aziendale  di  presidiare  gli
aspetti del processo tecnico-produttivo e gestionale; 
    c)  potenzialita'  del  mercato  di   riferimento   e   vantaggio
competitivo dell'iniziativa; 
    d) sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dell'iniziativa;  i
soggetti richiedenti devono dimostrare, con  le  modalita'  richieste
dal Soggetto gestore, di poter apportare la parte di mezzi finanziari
a loro carico, necessaria per l'integrale copertura delle  spese  del
progetto presentato. 
  2. Con il provvedimento del direttore generale  per  gli  incentivi
alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, sono definiti i parametri in
cui e' articolato ciascuno dei criteri di cui al comma 1, i  relativi
punteggi, nonche' la soglia minima per l'accesso  alle  agevolazioni.
Il punteggio che ogni  programma  consegue  e'  ottenuto  sommando  i
punteggi attribuiti per ciascun parametro. 
  3. L'istruttoria di cui al comma 1 comprende  un  colloquio  con  i
proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli  aspetti  del  piano
d'impresa. Il  colloquio  e'  convocato  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC) indirizzata al soggetto proponente. Nel caso in cui
al colloquio non sia presente  almeno  la  maggioranza  numerica  dei
soci, la domanda decade. Ove  l'assenza  in  prima  convocazione  sia
validamente giustificata, si procede a una seconda convocazione. 
  4. Nel caso in cui le domande non soddisfino i requisiti di accesso
e/o uno o piu' criteri di  valutazione,  il  Soggetto  gestore  invia
tramite PEC, all'indirizzo indicato  dal  soggetto  proponente  nella
domanda  di  agevolazione,  una  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Le  controdeduzioni   ai   motivi   ostativi
all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro
il  termine  di  dieci  giorni   dal   ricevimento   della   suddetta
comunicazione.