Art. 11 
 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio  di  cui  all'art.  10  e
comunque entro sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda  di  agevolazione  completa  di   tutta   la   documentazione
richiesta,  il  Soggetto  gestore   adotta   la   determinazione   di
concessione delle agevolazioni o la determinazione di  rigetto  della
domanda. 
  2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base della determinazione di concessione formalmente  accettata
dal  beneficiario,  che  indica  le  caratteristiche   del   progetto
finanziato, le spese e/o i costi  ammessi,  la  forma  e  l'ammontare
delle  agevolazioni,  i  tempi  e  le  modalita'   per   l'attuazione
dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni,  gli  obblighi
del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 
  3.  Il  Soggetto  gestore  comunica   tramite   PEC   al   soggetto
beneficiario la determinazione di concessione delle  agevolazioni  di
cui al comma 1. 
  4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve  essere
formalmente accettata  dal  beneficiario  entro  trenta  giorni,  con
comunicazione tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore. In caso di
mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione  di
concessione in favore del beneficiario decade.