Art. 12 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione  del  contributo  concesso  in  conto  investimenti
avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione
di titoli di  spesa  costituenti  stati  di  avanzamento  lavori  (di
seguito «SAL»)  di  importo  almeno  pari  al  30%  dell'investimento
complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo
delle agevolazioni, che puo' essere presentata per l'importo residuo.
Ciascuna richiesta di erogazione deve  essere  presentata  unitamente
alla documentazione di spesa, consistente nelle: 
    a) fatture d'acquisto; 
    b) quietanze sottoscritte dai  fornitori  relative  ai  pagamenti
ricevuti; 
    c) copie degli strumenti  di  pagamento  utilizzate  ed  estratto
conto bancario intestato al soggetto beneficiario da cui si  evincano
gli addebiti. 
  2.  Il  soggetto  beneficiario   puo'   chiedere,   successivamente
all'accettazione   della   determinazione   di   concessione    delle
agevolazioni, un'anticipazione nella misura  del  30%  dell'ammontare
dei contributi concessi in conto investimenti,  previa  presentazione
di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a  favore  del
Soggetto gestore, di pari importo,  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta,  redatta  utilizzando  lo  schema  reso
disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3. 
  3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  1
e 2, le spese di cui all'art. 7, comma  1,  possono  essere  erogate,
secondo  modalita'  stabilite  con   successivo   provvedimento   del
direttore generale per gli incentivi  alle  imprese,  sulla  base  di
fatture di acquisto non quietanzate,  subordinatamente  alla  stipula
tra Ministero, Soggetto  gestore  e  Associazione  bancaria  italiana
(ABI) di una apposita convenzione  per  l'adozione,  da  parte  delle
banche aderenti alla convenzione stessa, di uno  specifico  contratto
di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei
beni  agevolati,  in  tempi  celeri  e  strettamente  conseguenti  al
versamento sul predetto  conto  delle  somme  erogate  da  parte  del
Soggetto gestore e della quota  di  risorse  a  carico  della  stessa
impresa beneficiaria per la copertura finanziaria  del  programma  di
investimenti. Qualora l'impresa beneficiaria opti per la modalita' di
erogazione di cui al  presente  comma,  tale  modalita'  deve  essere
utilizzata con riferimento all'intero programma di investimento. 
  4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo  lo
schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art.
9, comma 3, nel rispetto dei seguenti termini: 
    a)  entro  quattro  mesi  dalla  data  della  determinazione   di
concessione delle agevolazioni il beneficiario presenta la  richiesta
di erogazione dell'anticipazione; 
    b) entro ventiquattro mesi dalla  data  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta
di  erogazione  del  saldo  delle  agevolazioni  concesse  in   conto
investimenti, completa di tutti i documenti indicati  nella  medesima
determinazione di concessione; l'erogazione del saldo e'  subordinata
all'esito positivo del sopralluogo di cui all'art. 13, comma 1. 
  5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  della  determinazione  di
concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta
di erogazione del contributo sulle spese di gestione, completa  della
documentazione di spesa attestante i pagamenti effettuati.