Art. 12 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo concesso in conto investimenti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa costituenti stati di avanzamento lavori (di seguito «SAL») di importo almeno pari al 30% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che puo' essere presentata per l'importo residuo. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa, consistente nelle: a) fatture d'acquisto; b) quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti; c) copie degli strumenti di pagamento utilizzate ed estratto conto bancario intestato al soggetto beneficiario da cui si evincano gli addebiti. 2. Il soggetto beneficiario puo' chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3. 3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 1 e 2, le spese di cui all'art. 7, comma 1, possono essere erogate, secondo modalita' stabilite con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati, in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle somme erogate da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora l'impresa beneficiaria opti per la modalita' di erogazione di cui al presente comma, tale modalita' deve essere utilizzata con riferimento all'intero programma di investimento. 4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui all'art. 9, comma 3, nel rispetto dei seguenti termini: a) entro quattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni il beneficiario presenta la richiesta di erogazione dell'anticipazione; b) entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni concesse in conto investimenti, completa di tutti i documenti indicati nella medesima determinazione di concessione; l'erogazione del saldo e' subordinata all'esito positivo del sopralluogo di cui all'art. 13, comma 1. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, il beneficiario presenta la richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione, completa della documentazione di spesa attestante i pagamenti effettuati.