Art. 13 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso in conto investimenti, il Soggetto gestore, anche a mezzo di societa' controllate, effettua il sopralluogo, verifica l'operativita' dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati: a) il rispetto degli obblighi di legge; b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; c) la regolarita' dei libri contabili e fiscali; d) la conformita' agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti; e) l'esistenza, la funzionalita' e la congruita' delle spese presentate; f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'. 2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 3. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di erogazione del contributo sulle spese di gestione, invia al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione dell'investimento agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.