Art. 13 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di
erogazione del saldo del contributo concesso in  conto  investimenti,
il Soggetto gestore, anche a mezzo di societa' controllate,  effettua
il sopralluogo, verifica l'operativita' dell'iniziativa finanziata  e
le spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati: 
    a) il rispetto degli obblighi di legge; 
    b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste
per la fruizione delle agevolazioni; 
    c) la regolarita' dei libri contabili e fiscali; 
    d) la conformita' agli originali della  documentazione  di  spesa
presentata e dei relativi pagamenti; 
    e) l'esistenza, la funzionalita'  e  la  congruita'  delle  spese
presentate; 
    f)  l'avvenuto  ottenimento  delle   autorizzazioni   e   licenze
necessarie per il regolare svolgimento delle attivita'. 
  2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione
degli interventi finanziati. 
  3. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire dalla data di erogazione del contributo sulle
spese di gestione, invia al Soggetto gestore, con cadenza  annuale  e
fino  al  terzo  esercizio  successivo  a   quello   di   ultimazione
dell'investimento agevolato,  una  dichiarazione,  resa  dal  proprio
legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 47 e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  attestante  la  presenza  in
azienda dei beni strumentali agevolati e il  perdurare  del  rispetto
del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali
o  immateriali   agevolate.   La   mancata   trasmissione   di   tale
dichiarazione puo' comportare  l'avvio  del  procedimento  di  revoca
totale delle agevolazioni. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni,  dati  e  rapporti  tecnici  disposte  dal
Ministero  o  dal  Soggetto  gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  Soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica sono contenute nella determinazione di concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.