Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal Soggetto gestore nei seguenti casi: a) per le agevolazioni concesse ad imprese costituende, qualora la compagine della societa' costituita risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione; b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; d) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento; e) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13; h) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; i) utilizzo delle somme erogate per finalita' diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni; l) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorita' competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.