Art. 7 Costi e spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 8 i costi per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento: a) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 30% del valore complessivo degli investimenti previsti; b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; c) beni immateriali ad utilita' pluriennale; d) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionale alla realizzazione dell'attivita' agevolata entro un massimo del 10% del valore complessivo del programma di investimento. 2. Sono, altresi', ammissibili le spese di gestione dell'impresa, al netto dell'IVA, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino a diciotto mesi successivi alla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Dette spese riguardano: a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonche' altri costi inerenti al processo produttivo; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari connessi all'avvio dell'attivita' agevolata; d) prestazioni di servizi; e) costo del lavoro, relativo all'incremento di personale connesso all'attivita' agevolata.