Art. 7 
 
 
                      Costi e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 8 i costi per
la  realizzazione  del  progetto,  al   netto   dell'IVA,   sostenuti
successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti
le seguenti voci di investimento: 
    a) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo  del  30%
del valore complessivo degli investimenti previsti; 
    b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; 
    c) beni immateriali ad utilita' pluriennale; 
    d)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionale alla  realizzazione  dell'attivita'
agevolata entro  un  massimo  del  10%  del  valore  complessivo  del
programma di investimento. 
  2. Sono, altresi', ammissibili le spese di  gestione  dell'impresa,
al netto dell'IVA, sostenute a partire dalla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione fino a diciotto  mesi  successivi  alla
data della determinazione di concessione  delle  agevolazioni.  Dette
spese riguardano: 
    a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati  e  prodotti
finiti, nonche' altri costi inerenti al processo produttivo; 
    b) utenze e canoni di locazione per immobili; 
    c) oneri finanziari connessi all'avvio dell'attivita' agevolata; 
    d) prestazioni di servizi; 
    e)  costo  del  lavoro,  relativo  all'incremento  di   personale
connesso all'attivita' agevolata.