Art. 8 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  capo  sono  concesse  nella
forma di contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle  spese
ammissibili, considerando sia le spese ad utilita'  pluriennale,  sia
quelle di  gestione  relative  all'avvio  dell'attivita'  nei  limiti
indicati all'art. 7. 
  2. Il contributo di cui al comma  1  puo'  giungere  all'80%  delle
spese  ammissibili  qualora  la  proposta   imprenditoriale   risulti
funzionale ad altri progetti imprenditoriali o  rientri  in  progetti
che coinvolgono una o piu' imprese nello sviluppo di  sistemi  locali
d'offerta. 
  3. Il contributo concesso sulle spese  di  gestione  puo'  arrivare
fino  a  un  massimo  del  50%  del  contributo  concesso  in   conto
investimenti.