Art. 8 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilita' pluriennale, sia quelle di gestione relative all'avvio dell'attivita' nei limiti indicati all'art. 7. 2. Il contributo di cui al comma 1 puo' giungere all'80% delle spese ammissibili qualora la proposta imprenditoriale risulti funzionale ad altri progetti imprenditoriali o rientri in progetti che coinvolgono una o piu' imprese nello sviluppo di sistemi locali d'offerta. 3. Il contributo concesso sulle spese di gestione puo' arrivare fino a un massimo del 50% del contributo concesso in conto investimenti.