Art. 9 Procedura di accesso. 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero e' stabilita la data a decorrere dalla quale e' possibile presentare le domande di agevolazione, corredate del piano di impresa, per le iniziative che si localizzano nel territorio del cratere sismico aquilano ad esclusione del comune dell'Aquila. Trascorsi sei mesi da tale data, qualora risultino risorse residue non ancora impegnate, possono essere presentate domande di agevolazione anche per le iniziative che si localizzano nel comune dell'Aquila. In allegato al medesimo provvedimento e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente capo. 3. Almeno trenta giorni prima del termine di apertura dello sportello di cui al comma 2 il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. 4. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di cui al comma 3 secondo le modalita' e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante o da un suo procuratore ovvero dal proponente per conto dell'impresa costituenda e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa e' assegnato un protocollo elettronico. Per le imprese gia' costituite la documentazione da allegare alla domanda, oltre al piano di impresa di cui al comma 2, e' la seguente: a) atto costitutivo e statuto; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5; c) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio depositato. 5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa costituenda, la documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa, tramite la medesima procedura informatica, entro trenta giorni dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, fatta eccezione per la dichiarazione di cui al medesimo comma, lettera c), e al piano di impresa di cui al comma 2, che devono essere allegati alla domanda di agevolazione. 6. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma 2 non sono prese in esame. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 8. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.