Art. 2 Disposizione generale 1. I giudici tributari sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonche', per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.