Art. 6 
 
 
                               Censura 
 
  La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per: 
    a) i comportamenti che, violando  i  doveri  o  la  dignita'  del
proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio  a  una
delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) i comportamenti che, a causa dei rapporti  comunque  esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di  avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle parti,  dei  loro  difensori,  o  di  chiunque  abbia
rapporti con il giudice  nell'ambito  della  Commissione  tributaria,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; 
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro giudice; 
    f)  l'omessa  comunicazione  al  Presidente   della   Commissione
tributaria  da  parte  del  giudice   destinatario   delle   avvenute
interferenze; 
    g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    l)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti; 
    m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari  o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.