Art. 7 
 
 
                     Sospensione dalle funzioni 
 
  La sanzione non inferiore alla sospensione dalle  funzioni,  da  un
mese a due anni, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per: 
    a) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    b) i comportamenti che, violando  i  doveri  o  la  dignita'  del
proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti; 
    c)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    d) il frequentare persona  che  consti  essere  stata  dichiarata
delinquente abituale, professionale o  per  tendenza  o  aver  subito
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o essere sottoposta ad una misura  di  prevenzione,  salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone.