Art. 7 Sospensione dalle funzioni La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri o la dignita' del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.