Art. 7 bis Incapacita' ad esercitare incarico direttivo 1. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave. 2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il Presidente della Commissione nell'incarico di presidente di sezione nella stessa commissione ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.