Art. 4 Selezione del donatore di sangue e di emocomponenti 1. Presso ogni servizio trasfusionale e unita' di raccolta, verificata la volonta' del donatore di effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti, e' attuata una procedura di selezione che ne garantisca la valutazione dell'idoneita'. 2. La procedura di cui al comma 1 prevede: a. l'accertamento univoco dell'identita' del donatore; b. la compilazione del questionario anamnestico; c. la valutazione delle condizioni generali di salute; d. l'accertamento dei requisiti fisici per l'idoneita'; e. la definizione del giudizio di idoneita' alla donazione; f. l'individuazione della tipologia di donazione cui sottoporre il donatore; g. l'acquisizione del consenso informato alla donazione; h. l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, previa informativa resa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003. 3. I servizi trasfusionali predispongono e applicano, anche nelle proprie articolazioni organizzative, specifiche procedure per lo svolgimento delle attivita' relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti in conformita' a quanto previsto nell' Allegato II. 4. Le unita' di raccolta applicano specifiche procedure per lo svolgimento delle attivita' relative alla selezione del donatore di sangue e di emocomponenti definite dal servizio trasfusionale di riferimento, e comunque in conformita' a quanto previsto nell'Allegato II.