Art. 6 
 
           Accertamento dei requisiti fisici del donatore 
 
  1. Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile  della
selezione accerta che il donatore di sangue intero o di emocomponenti
mediante aferesi possegga i requisiti fisici  indicati  nell'Allegato
IV, parte A. 
  2.  Il  medico  responsabile  della  selezione   puo'   prescrivere
l'esecuzione  di  ulteriori   appropriate   indagini   cliniche,   di
laboratorio e strumentali volte ad accertare l'idoneita' del donatore
alla donazione. 
  3. I parametri  fisici,  i  dati  rilevati  ed  i  risultati  delle
indagini  eseguite  sono  registrati  nella  cartella  sanitaria  del
donatore di cui all'Allegato II, parte F.