Art. 7 Definizione del giudizio di idoneita' 1. Il giudizio di idoneita', comprensivo della indicazione al tipo di donazione, e' espresso dal medico responsabile della selezione ad ogni donazione e riportato nella cartella sanitaria del donatore, di cui all'Allegato II, parte F. 2. Qualora si ravvisi la necessita' di accettare il donatore in deroga ai criteri di esclusione disposti dal presente decreto, il medico responsabile della selezione esprime il giudizio di idoneita' sulla base di appropriate e documentate valutazioni delle condizioni di rischio per il donatore stesso e del rapporto rischio-beneficio per il ricevente. Tali deroghe e le relative motivazioni devono essere documentate nella cartella sanitaria del donatore. 3. Qualora sussistano ulteriori motivi per l'esclusione, temporanea o permanente, del donatore ai fini della protezione della salute del donatore o del ricevente, la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione, che puo' avvalersi di consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di non idoneita' alla donazione. 4. Il servizio trasfusionale e le unita' di raccolta rilasciano al donatore i certificati di cui all'art. 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.