Art. 8 
 
Consenso informato, informativa e consenso al  trattamento  dei  dati
       personali per la donazione di sangue e di emocomponenti 
 
  1.  Il  donatore,  prima  di  fornire  i  propri  dati   personali,
sottoscrive il consenso al trattamento dei dati,  previa  informativa
ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  196  del  2003,  come
previsto all'Allegato II, parte B. 
  2. Espletate le procedure finalizzate alla definizione del giudizio
di idoneita', il medico  responsabile  della  selezione  richiede  al
donatore, preventivamente e debitamente informato,  di  esprimere  il
proprio consenso alla donazione, all'esecuzione sul proprio  campione
di sangue dei test prescritti dalla legge, inclusi i test per HIV,  o
altri test per la sicurezza della donazione di sangue,  all'eventuale
utilizzo di emocomponenti donati per  studi  e  ricerche  finalizzate
alla tutela della salute del donatore, di terzi o della collettivita'
in campo medico, biomedico  ed  epidemiologico,  anche  in  relazione
all'eventuale trasferimento del materiale donato e dei relativi dati,
in forma codificata e protetta, ad altre strutture sanitarie, enti  o
istituzioni di ricerca. In tali casi i  servizi  trasfusionali  e  le
unita' di raccolta prevedono la raccolta di un autonomo  e  specifico
consenso del donatore e, a tal fine,  predispongono  una  informativa
circostanziata  che   illustri   gli   elementi   caratterizzanti   i
trattamenti  di  dati   personali,   i   soggetti   destinatari   del
trasferimento del materiale donato e l'ambito  di  comunicazione  dei
dati. Ove gli studi e le ricerche comportino il trattamento  di  dati
genetici l'informativa deve  essere  conforme  ai  Provvedimenti  del
Garante relativi alla autorizzazione generale al trattamento dei dati
genetici. 
  3.  Il  donatore  esprime  il  proprio  consenso   informato   alla
donazione, sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato II, parte C.