Art. 9 
 
Consenso informato, informativa e consenso al  trattamento  dei  dati
  personali per la donazione di sangue di cordone ombelicale 
 
  1. Per  la  donazione  di  sangue  di  cordone  ombelicale  per  le
finalita' prevista all'art. 2, commi 1, 2,  3  e  7  del  decreto  18
novembre 2009 sulla conservazione delle cellule staminali  da  sangue
del cordone ombelicale per uso  autologo  dedicato,  la  madre  e  il
padre, prima di fornire  i  loro  dati  personali,  sottoscrivono  il
consenso  al  trattamento  dei  dati,  previa  informativa  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo  196  del  2003,  come  previsto
all'Allegato II, parte H. 
  2. La madre e il padre, presa visione del materiale informativo  di
cui all'allegato II, parte G, punto 1, prestano il loro consenso alla
donazione di cui al comma 1, mirato alla rinuncia alla  conservazione
del sangue cordonale ad esclusivo beneficio del neonato in  qualsiasi
momento della sua vita.  La  madre  e  il  padre  esprimono  il  loro
consenso informato sottoscrivendo il modulo  riportato  nell'Allegato
II, parte I. 
  3. In caso di utilizzo di unita' di sangue  cordonale,  non  idonee
per il trapianto, per studi e ricerche sulla  raccolta,  lavorazione,
caratterizzazione e conservazione del sangue  cordonale  al  fine  di
ottenere una sempre migliore qualita' e sicurezza,  nonche'  sull'uso
clinico dello stesso, la madre e il  padre,  previa  informativa,  ai
sensi  dell'art.  13  del   decreto   legislativo   196   del   2003,
sottoscrivono uno specifico consenso al trattamento  dei  dati,  come
previsto all'Allegato II, parte H. 
  4. La madre e il padre, presa visione del materiale informativo  di
cui all'allegato II, parte G, punto 2,  esprimono  il  loro  consenso
informato all'uso delle unita' di sangue cordonale, non idonee per il
trapianto, per studi e ricerche di cui al comma 3, sottoscrivendo  il
modulo riportato nell'Allegato II, parte I.