Art. 4 
 
 
                Significativita' del rischio di base 
 
  1.  In  applicazione  dell'art.  45-ter,  comma  6,  del  codice  e
dell'art. 210,  paragrafo  2,  degli  Atti  delegati,  l'impresa  nel
calcolo del SCR puo' tenere  conto  dell'effetto  delle  tecniche  di
attenuazione del rischio purche'  esse  non  determinino  un  livello
significativo di rischio di base o la creazione di  altri  rischi,  a
meno che tale eventualita' sia presa in  considerazione  nel  calcolo
del SCR. 
  2. I  casi  di  significativita'  del  rischio  di  base  presi  in
considerazione nella formula standard sono individuati  dall'art.  86
degli Atti delegati. 
  3. La condizione che la tecnica di  attenuazione  del  rischio  non
determini un rischio di base significativo e' considerata soddisfatta
quando: 
    a)  l'esposizione  effettivamente  coperta   dalla   tecnica   di
attenuazione e' sufficientemente simile  all'esposizione  al  rischio
dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire; 
    b)  le  variazioni  di  valore  dell'esposizione   effettivamente
coperta dalla tecnica  di  attenuazione  riflettono  strettamente  le
variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che  la
tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente
ampia e completa di scenari  di  rischio,  che  includano  anche  gli
scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'art. 45-ter,
comma 3, del codice. 
  4. Per valutare la significativita' del rischio di base,  l'impresa
puo'  suddividere  in  gruppi  omogenei  gli  elementi  che  generano
esposizioni  a  rischi  sui  quali  voglia   adottare   tecniche   di
attenuazione del rischio e opera le valutazioni di  cui  al  presente
articolo in relazione a ciascun gruppo.