Art. 4 Significativita' del rischio di base 1. In applicazione dell'art. 45-ter, comma 6, del codice e dell'art. 210, paragrafo 2, degli Atti delegati, l'impresa nel calcolo del SCR puo' tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio purche' esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualita' sia presa in considerazione nel calcolo del SCR. 2. I casi di significativita' del rischio di base presi in considerazione nella formula standard sono individuati dall'art. 86 degli Atti delegati. 3. La condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo e' considerata soddisfatta quando: a) l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione e' sufficientemente simile all'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire; b) le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'art. 45-ter, comma 3, del codice. 4. Per valutare la significativita' del rischio di base, l'impresa puo' suddividere in gruppi omogenei gli elementi che generano esposizioni a rischi sui quali voglia adottare tecniche di attenuazione del rischio e opera le valutazioni di cui al presente articolo in relazione a ciascun gruppo.