Art. 6 Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o societa' veicolo. 1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'art. 211 degli Atti delegati, nel valutare la significativita' del rischio di base identifica, in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione di rischi a societa' veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si riferiscono, derivanti da differenze in termini e condizioni. 2. L'impresa considera significativo il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta che si genera quando l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio di cui all'art. 211 degli Atti delegati e' denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire. 3. In deroga a quanto disposto al comma 2, non e' considerato significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui: a) le valute sono ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure b) il cambio tra le due valute e' fisso e specificato nell'accordo di riassicurazione o di cessione di rischi a societa' veicolo. 4. Nei casi di cui al comma 2, l'impresa utilizza la tecnica di attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite la formula standard solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 degli Atti delegati. 5. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione o societa' veicolo specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione all'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significativita' di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio in oggetto.