Art. 4 
 
 
                Contenuto della Banca dati nazionale 
 
  1. La Banca dati nazionale contiene i seguenti dati riguardanti  le
informazioni   e   le   comunicazioni   antimafia,   liberatorie    e
interdittive, rilasciate: 
    a) il numero di codice fiscale  e  di  partita  IVA,  la  ragione
sociale e la sede legale di  ciascuna  impresa  interessata.  Qualora
siano intervenute modificazioni  della  partita  IVA,  della  ragione
sociale e della sede legale, i relativi dati devono essere aggiornati
dal personale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1 e
2; 
    b)  la  data  di  rilascio  di   ciascun   provvedimento   e   la
Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato; 
    c)  l'indicazione  della   tipologia   e   della   natura   della
documentazione antimafia rilasciata; 
    d) per le informazioni antimafia interdittive,  l'indicazione  se
il provvedimento e' stato adottato  ai  sensi  dell'articolo  67  del
Codice antimafia ovvero a seguito dell'accertamento di  tentativi  di
infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli  84,  comma  4,  e  91,
comma 6, del Codice antimafia. In  quest'ultimo  caso,  l'indicazione
specifica se l'informazione antimafia interdittiva e' stata  adottata
esclusivamente  a  seguito  dell'accertamento  dell'esistenza   delle
situazioni di cui al predetto articolo 84, comma 4, lettere a), b)  e
c) ovvero di precedente provvedimento di diniego di iscrizione  o  di
cancellazione dall'elenco dei fornitori,  prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.  190
che abbia comportato informazione antimafia interdittiva. 
  2. Ai fini del presente  regolamento,  si  considerano  equivalenti
alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti  di  diniego
di  iscrizione  e  di  cancellazione  dagli  elenchi  di   fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa, istituiti presso  le  Prefetture  ai  sensi
delle disposizioni vigenti. 
  3. La Banca dati nazionale contiene, oltre ai dati di cui al  comma
1, anche i seguenti: 
    a) l'indicazione della sussistenza di  comunicazioni  emesse  nei
confronti  dell'impresa  ai   sensi   dell'articolo   1-septies   del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726; 
    b) l'indicazione della sussistenza di  comunicazioni  indirizzate
dall'Autorita' giudiziaria alle Prefetture concernenti le  situazioni
di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del Codice antimafia; 
    c) l'indicazione della sussistenza di violazioni  degli  obblighi
di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo  3  della
legge 13 agosto 2010,  n.  136,  commesse  con  la  condizione  della
reiterazione prevista dall'articolo 8-bis  della  legge  24  novembre
1981, n. 689; 
    d) l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle
Prefetture,   del   divieto   di   intestazione   fiduciaria    posto
dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    e) l'indicazione  degli  accertamenti  in  corso  disposti  dalle
Prefetture ai sensi dell'articolo 84, comma  4,  lettere  d)  ed  e),
ovvero dell'articolo 91, comma 6, del Codice antimafia. 
  4. La Banca dati nazionale conserva il registro  informatico  delle
date degli  accertamenti  disposti  dai  Prefetti  nei  confronti  di
ciascuna impresa censita ai sensi degli articoli 84, comma 4, lettere
d), e) ed f), e 93 del Codice antimafia, ancorche' i  relativi  esiti
non abbiano evidenziato l'esistenza delle cause di divieto, decadenza
e sospensione  di  cui  all'articolo  67  del  Codice  antimafia,  di
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma  4,
e 91, comma 6, del Codice antimafia, nonche'  delle  comunicazioni  e
delle altre situazioni di cui al comma 3. 
  5. I  dati  presenti  negli  archivi  magnetici  della  Banca  dati
nazionale sono soggetti a cifratura. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo degli articoli 67, 84, comma 4,  91
          e 93 del citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159: 
              «Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione) 
              1. Le  persone  alle  quali  sia  stata  applicata  con
          provvedimento definitivo una delle  misure  di  prevenzione
          previste dal  libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono
          ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale.» 
              «Art. 84. (Definizioni) 
              (Omissis). 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,  648-ter
          del codice penale, dei  delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
              c) salvo che ricorra l'esimente di cui  all'articolo  4
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317  e  629  del  codice   penale,   aggravati   ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
              d)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
              e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
          a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del  prefetto
          procedente ai sensi della lettera d); 
              f)  dalle  sostituzioni  negli  organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
              (Omissis). » 
              «Art. 91. (Informazione antimafia) 
              1. I soggetti di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,
          devono acquisire l'informazione  di  cui  all'articolo  84,
          comma 3, prima di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i
          contratti e subcontratti,  ovvero  prima  di  rilasciare  o
          consentire i provvedimenti indicati  nell'articolo  67,  il
          cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
          pubbliche  o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 150.000  euro  per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata attraverso la  banca  dati  nazionale  unica  al
          momento dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
          indicare: 
              a)   la   denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
              b) l'oggetto e il valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione; 
              c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
          concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
              d) le  complete  generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'articolo 85; 
              e). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
          67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'articolo  98,  comma  3.  Il  prefetto,   anche   sulla
          documentata richiesta  dell'interessato,  aggiorna  l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'articolo  3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
          prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,
          n. 689. In tali casi, entro il termine di cui  all'articolo
          92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge  n.  400  del  1988,
          sono  individuate  le  diverse   tipologie   di   attivita'
          suscettibili di  infiltrazione  mafiosa  nell'attivita'  di
          impresa per le quali, in relazione allo  specifico  settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
          67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
              a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti  di
          cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
              b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che
          ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
              c) alla camera di commercio  del  luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
              d) al prefetto  che  ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
              e) all'osservatorio centrale appalti  pubblici,  presso
          la direzione investigativa antimafia; 
              f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi  ai
          lavori, servizi e forniture  istituito  presso  l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento  nel   casellario   informatico   di   cui
          all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
              g)  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato per le finalita' previste dall'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
              i) al Ministero dello sviluppo economico; 
              l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,  competenti
          per  il  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  nei  cui
          confronti e' stato richiesto il rilascio  dell'informazione
          antimafia.» 
              «Art.  93.  (Poteri  di  accesso  e  accertamento   del
          prefetto) 
              1. Per l'espletamento delle funzioni volte a  prevenire
          infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il  prefetto
          dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle  imprese
          interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi,
          a tal fine, dei gruppi interforze di  cui  all'articolo  5,
          comma 3, del decreto del  Ministro  dell'interno  14  marzo
          2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo
          2004. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono  imprese  interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
              3. Al termine degli accessi  ed  accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
              4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al  comma
          3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta  se  dai
          dati raccolti possano desumersi, in  relazione  all'impresa
          oggetto di accertamento e nei confronti  dei  soggetti  che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi  relativi  a
          tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4 ed all'articolo  91,  comma  6.  In  tal  caso,  il
          prefetto emette, entro  quindici  giorni  dall'acquisizione
          della  relazione  del  gruppo  interforze,   l'informazione
          interdittiva, previa eventuale  audizione  dell'interessato
          secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 
              5. Qualora si tratti di impresa avente  sede  in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
              6. 
              7.    Il    prefetto     competente     al     rilascio
          dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla  base  della
          documentazione e delle informazioni  acquisite  invita,  in
          sede di  audizione  personale,  i  soggetti  interessati  a
          produrre,  anche  allegando  elementi   documentali,   ogni
          informazione ritenuta utile. 
              8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
              9. Dell'audizione viene  redatto  apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
              10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  al
          presente articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'articolo
          5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
          data 14 marzo 2003. 
              11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
          cui al precedente comma su tutto il  territorio  nazionale,
          il personale  incaricato  di  effettuare  le  attivita'  di
          accesso e accertamento nei cantieri si avvale  di  apposite
          schede    informative    predisposte    dalla     Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  Territoriali  del
          Governo.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  52,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis) 
              52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle
          attivita' imprenditoriali di cui al comma 53,  presso  ogni
          prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori,  prestatori
          di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a  tentativo
          di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi  settori.
          L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia
          in  cui  l'impresa  ha  sede  soddisfa  i   requisiti   per
          l'informazione antimafia  per  l'esercizio  della  relativa
          attivita'.  La  prefettura  effettua  verifiche  periodiche
          circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
              (Omissis).». 
              Si riporta l'articolo  1-septies  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per  il
          coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa): 
              «Art. 1-septies 
              1. L'Alto commissario puo'  comunicare  alle  autorita'
          competenti  al   rilascio   di   licenze,   autorizzazioni,
          concessioni in materia  di  armi  ed  esplosivi  e  per  lo
          svolgimento di  attivita'  economiche,  nonche'  di  titoli
          abilitativi alla conduzione di mezzi  ed  al  trasporto  di
          persone o cose, elementi  di  fatto  ed  altre  indicazioni
          utili alla valutazione, nell'ambito della  discrezionalita'
          ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per
          il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la  revoca  delle
          licenze, autorizzazioni, concessioni e degli  altri  titoli
          menzionati.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia): 
              «Art. 3. (Tracciabilita' dei flussi finanziari) 
              1.  Per  assicurare  la   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
          gli appaltatori, i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              «Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni) 
              Salvo  quanto  previsto  da  speciali  disposizioni  di
          legge,  si  ha  reiterazione  quando,   nei   cinque   anni
          successivi   alla    commissione    di    una    violazione
          amministrativa, accertata con provvedimento  esecutivo,  lo
          stesso soggetto commette un'altra violazione  della  stessa
          indole. Si ha reiterazione  anche  quando  piu'  violazioni
          della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
          con unico provvedimento esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni  per  la  prevenzione
          della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
          manifestazione di pericolosita' sociale): 
              «Art. 17. 
              1. 
              2. 
              3. Entro lo stesso termine  di  cui  al  comma  2,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro del tesoro, d'intesa con il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  sono  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo  sulle  composizioni   azionarie   dei   soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari, e sui relativi mutamenti societari.  Con  lo
          stesso  decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni   ad
          interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
          cessazione  entro  un  termine  predeterminato,  salvo   le
          intestazioni a societa'  fiduciarie  autorizzate  ai  sensi
          della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  a  condizione  che
          queste  ultime  provvedano,  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta  effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,   a
          comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
          fiducianti; in presenza di  violazioni  delle  disposizioni
          del presente comma, si procede alla  sospensione  dall'Albo
          nazionale dei costruttori o, nei  casi  di  recidiva,  alla
          cancellazione dall'Albo stesso.».