Art. 5 
 
 
                  Periodo di conservazione dei dati 
                contenuti nella Banca dati nazionale 
 
  1. I periodi di tempo di conservazione dei dati di cui all'articolo
4, sono stabiliti come segue: 
    a) per i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria,
cinque  anni.  Qualora  nei  confronti  dell'impresa  non  sia  stato
richiesto, negli ultimi cinque anni, il rilascio della documentazione
antimafia, sono conservati nella Banca dati nazionale i dati relativi
al piu' recente rilascio della comunicazione  antimafia  liberatoria,
nonche' dell'informazione antimafia liberatoria; 
    b)  per   i   dati   relativi   alla   documentazione   antimafia
interdittiva, quindici anni; 
    c) per i casi indicati all'articolo 4, comma 3, cinque anni; 
    d) per l'indicazione dell'esistenza  di  accertamenti  ancora  in
corso  nel  momento  in  cui  viene  richiesto  il   rilascio   della
documentazione antimafia, fino alla data di  adozione  da  parte  del
Prefetto del provvedimento conseguente all'esito conclusivo  di  tali
accertamenti; 
    e) per le registrazioni dei trattamenti eseguiti dagli operatori,
dieci anni. 
  2. Decorso il relativo periodo di conservazione, i dati di  cui  al
comma 1 sono cancellati con  modalita'  sicure  dalla  Prefettura-UTG
competente.  Per  i  dati  di  cui  al  comma  1,  lettera   c),   la
cancellazione e' effettuata dalla Prefettura-UTG  competente,  previa
verifica che le circostanze o situazioni cui essi si riferiscono  non
sono piu' attuali.