Art. 6 
 
 
                 Dati contenuti in altre banche dati 
 
  1. La Banca dati nazionale, attraverso  l'attivazione  di  appositi
collegamenti telematici,  si  connette,  nei  termini  stabiliti  dal
presente regolamento, alle seguenti banche dati: 
    a) il CED,  limitatamente  ai  dati  necessari  all'accertamento,
secondo le modalita' stabilite dagli articoli 24 e 25, nei  confronti
dell'impresa dei  requisiti  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia prescritti dagli articoli 67, 84, comma 4, e 91, commi 5  e
6, del Codice antimafia; 
    b) il sistema informatico  costituito  presso  la  DIA  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'interno  14
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004,  n.
54, relativamente ai dati acquisiti nel corso degli accessi  e  degli
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici, disposti dal Prefetto ai sensi dell'articolo 93  del
Codice antimafia. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,  sono  attivati
collegamenti telematici tra la Banca  dati  nazionale  e  i  seguenti
altri sistemi informativi: 
    a) l'osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche ai fini dell'accesso  ai  dati  conservati
nel casellario informatico istituito presso lo stesso osservatorio ai
sensi del medesimo articolo  7,  comma  10,  nonche'  la  banca  dati
nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) i sistemi informativi delle Camere di Commercio, per l'accesso
ai dati, anche di natura storica, sottoposti a regime di pubblicita',
relativi alle imprese. 
  3. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  possono,
altresi', essere attivati collegamenti telematici tra la  Banca  dati
nazionale e i seguenti sistemi informativi: 
    a) i  sistemi  informativi  del  Ministero  della  giustizia  che
gestiscono i servizi certificativi di cui al Titolo VII  del  decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
    b)  l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente  di  cui
all'articolo  62  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
limitatamente al riscontro e all'accertamento delle  generalita'  dei
familiari conviventi,  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  dei
soggetti di cui all'articolo 85 del  Codice  antimafia  ai  fini  del
rilascio dell'informazione antimafia. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per  gli  articoli  67,  84,  91  e  93   del   decreto
          legislativo decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
          si vedano le note riportate all'articolo 4. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  4,  del
          decreto   del   Ministro   dell'interno   14   marzo   2003
          (Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5,  del  decreto
          legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di  coordinamento
          per l'Alta sorveglianza delle grandi opere): 
              «Art.  5.  (Attivita'  della  Direzione   investigativa
          antimafia  dei  Gruppi   Interforze   presso   gli   uffici
          territoriali  del  Governo  e  del  Servizio   per   l'Alta
          sorveglianza delle grandi opere) . 
              (Omissis). 
              4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la
          Direzione  investigativa  antimafia   predispone   apposito
          sistema informatico per l'acquisizione e  la  gestione  dei
          dati, interconnettendosi con gli  uffici  territoriali  del
          Governo e con il Servizio  per  l'alta  sorveglianza  delle
          grandi opere. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 7. (Osservatorio dei contratti pubblici  relativi
          a lavori, servizi e forniture) 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
          2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i  soggetti  invitati,
          l'importo  di  aggiudicazione  definitiva,  il   nominativo
          dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.». 
              Si riportano gli  articoli  62  e  62-bis  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  62.  (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR) 
              1.  E'  istituita  presso  il  Ministero   dell'interno
          l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  (ANPR),
          quale  base  di  dati  di  interesse  nazionale,  ai  sensi
          dell'articolo 60, che subentra all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,
          recante  «Ordinamento  delle  anagrafi  della   popolazione
          residente»  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  «Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole tecniche di cui all'articolo  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai  sensi  dell'articolo  54,
          comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
          servizi per l'interoperabilita' con le banche  dati  tenute
          dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
          L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la  certificazione
          dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di  quanto   previsto
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica. I  comuni  inoltre  possono  consentire,  anche
          mediante  apposite  convenzioni,  la  fruizione  dei   dati
          anagrafici da parte dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
          assicura alle pubbliche amministrazioni  e  agli  organismi
          che erogano pubblici servizi l'accesso  ai  dati  contenuti
          nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 58; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.» 
              «Art.  62-bis.  (Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici) 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici» (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo.». 
              Il  Titolo  VII  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle
          disposizioni  regolamentari  in   materia   di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.  Testo
          C), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2003,
          n. 36, S.O.,tratta dei servizi certificativi. 
              Si riporta l'articolo 85 del citato decreto legislativo
          6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) 
              1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
          individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al  direttore
          tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
              a)  per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la   legale
          rappresentanza; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa'  cooperative,  di  consorzi  cooperativi,  per   i
          consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione  II,
          del  codice  civile,  al  legale  rappresentante   e   agli
          eventuali altri  componenti  l'organo  di  amministrazione,
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
          10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
          10 per cento e che abbia  stipulato  un  patto  parasociale
          riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10  per
          cento, ed ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per le societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
              d) per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
              e) per le societa' semplice e  in  nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
              f) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato; 
              h) per i raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
              i) per le societa' personali ai  soci  persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma  2,
          per le associazioni e societa'  di  qualunque  tipo,  anche
          prive  di   personalita'   giuridica,   la   documentazione
          antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
          sindacale o, nei casi contemplati  dall'articolo  2477  del
          codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
          i compiti di vigilanza di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive  di
          una  sede  secondaria  con   rappresentanza   stabile   nel
          territorio dello Stato, la  documentazione  antimafia  deve
          riferirsi   a   coloro    che    esercitano    poteri    di
          amministrazione,   di   rappresentanza   o   di   direzione
          dell'impresa. 
              2-quater. Per le  societa'  di  capitali  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
          giochi pubblici, oltre a  quanto  previsto  nelle  medesime
          lettere, la documentazione antimafia deve  riferirsi  anche
          ai   soci   persone   fisiche    che    detengono,    anche
          indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale   o   al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
              3. L'informazione antimafia  deve  riferirsi  anche  ai
          familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti  di  cui
          ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater  che  risiedono  nel
          territorio dello Stato.».