Art. 3 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1. Presso il  Consiglio  nazionale  e'  istituita  una  Commissione
d'esame per lo svolgimento  della  prova  attitudinale,  composta  da
dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti. 
  2. Per ciascuno dei tre settori in cui e'  suddiviso  l'Albo  degli
ingegneri sono nominati due membri effettivi e due  membri  supplenti
la  cui  scelta  e'  effettuata  tra  professionisti,  designati  dal
Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno
otto anni di anzianita', assicurando la  presenza  di  professionisti
iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile  designare  i
componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il
Consiglio nazionale designa professionisti  iscritti  nell'ambito  di
una  sola  delle  due  sezioni  ed  in   possesso   della   specifica
professionalita'. Per ciascuno dei tre settori in  cui  e'  suddiviso
l'Albo degli ingegneri e' nominato un membro effettivo  e  un  membro
supplente la cui scelta e' effettuata tra professori di  prima  o  di
seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita'  della
Repubblica  nelle  materie  elencate  nell'allegato  A)  al  presente
decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I  professionisti
e i docenti cosi' nominati interverranno in funzione della sezione  e
del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini  della
operativita' della Commissione devono essere presenti  almeno  cinque
membri di cui almeno un professionista per ogni sezione  e/o  settore
in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina  di  un
membro effettivo e  di  un  membro  supplente  e'  effettuata  tra  i
magistrati in servizio presso la Suprema Corte di  Cassazione  ovvero
presso la Corte d'appello di Roma  o  collocati  fuori  ruolo  presso
amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano  conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita'. 
  3. La Commissione e' costituita  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione,  presieduta  dal
componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita'
di iscrizione all'albo  professionale,  giudica  e  delibera  con  la
presenza del Presidente e dei componenti  effettivi  o  supplenti  in
corrispondenza  del  settore  cui  il  richiedente  ha   chiesto   di
iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita'  della
seduta. In caso di assenza o impedimento  dei  componenti  effettivi,
subentrano  i  corrispondenti  componenti  supplenti  in  ordine   di
anzianita'. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente,  la
Commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente,  con
maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte dal  componente,  designato  dal  Consiglio
nazionale,  avente   minore   anzianita'   di   iscrizione   all'albo
professionale. Le deliberazioni e le valutazioni  diverse  da  quelle
disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 
  4.  Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai   componenti   della
Commissione nonche' i compensi determinati  dal  Consiglio  nazionale
sono a carico del predetto Consiglio.