Art. 3 Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti. 2. Per ciascuno dei tre settori in cui e' suddiviso l'Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'Albo con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalita'. Per ciascuno dei tre settori in cui e' suddiviso l'Albo degli ingegneri e' nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti cosi' nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operativita' della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. 3. La Commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita' della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.