Art. 4 Vigilanza sugli esami 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 4: Il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 reca: «Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.».