Art. 4 
 
 
                        Vigilanza sugli esami 
 
  1. Il Ministero della giustizia  esercita  l'alta  vigilanza  sugli
esami e sulla Commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle
disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925  n.  2537  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il  Regio  Decreto  23  ottobre  1925  n.  2537   reca:
          «Approvazione   del   regolamento   per   le    professioni
          d'ingegnere e di architetto.».