Art. 5 Svolgimento dell'esame 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identita'. 2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 5: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.». La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012).».