Art. 5 
 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
  1. Il  richiedente  presenta  al  Consiglio  nazionale  domanda  di
ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato  B
al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente  a
copia del decreto di  riconoscimento,  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183,  ed
a copia di un documento di identita'. 
  2. Entro il termine massimo  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
della  domanda,  la  Commissione  si  riunisce  su  convocazione  del
presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame.  Le
prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data  fissata
per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova
orale non puo'  intercorrere  un  intervallo  inferiore  a  trenta  e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della  commissione  e
del  calendario  delle  prove   e'   data   immediata   comunicazione
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed  al
Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445  reca:  «Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa.». 
              La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca:  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012).».