Art. 10 Familiari dei soggetti assunti 1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacita' lavorativa, inserite nel programma, con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la Commissione puo', comunque, deliberare misure atte a favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 6, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.».