Art. 10 
 
 
                   Familiari dei soggetti assunti 
 
  1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale  programma
di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare  la  misura
dell'assegno di mantenimento per le  persone  a  carico  e  prive  di
capacita'  lavorativa,  inserite  nel  programma,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 13, comma  6,  del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82. 
  2. Alla cessazione  dello  speciale  programma  di  protezione,  la
Commissione puo', comunque, deliberare  misure  atte  a  favorire  il
reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  13,  comma  6,
          del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: 
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 
              6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
          5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte  o  ad  alcune
          non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
          programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e  le
          spese per i trasferimenti, le spese per esigenze  sanitarie
          quando  non  sia  possibile   avvalersi   delle   strutture
          pubbliche ordinarie, l'assistenza  legale  e  l'assegno  di
          mantenimento  nel  caso  di  impossibilita'   di   svolgere
          attivita'   lavorativa.   La   misura    dell'assegno    di
          mantenimento e delle integrazioni per le persone  a  carico
          prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
          centrale e non puo' superare un ammontare di  cinque  volte
          l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi  6  e  7,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
          essere  annualmente  modificato   in   misura   pari   alle
          variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per   le
          famiglie  di  operai  ed  impiegati  rilevate   dall'ISTAT.
          L'assegno  di  mantenimento  puo'  essere  integrato  dalla
          commissione  con   provvedimento   motivato   solo   quando
          ricorrono particolari circostanze influenti sulle  esigenze
          di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
          del  soggetto  sottoposto  al  programma   di   protezione,
          eventualmente  sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la
          proposta,  il   procuratore   nazionale   antimafia   o   i
          procuratori generali interessati a norma dell'art.  11.  Il
          provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento  su
          richiesta della difesa  dei  soggetti  a  cui  carico  sono
          utilizzate le dichiarazioni del  collaboratore.  Lo  stesso
          giudice, sempre su richiesta della difesa dei  soggetti  di
          cui  al  periodo   precedente,   acquisisce   l'indicazione
          dell'importo  dettagliato  delle  spese  sostenute  per  la
          persona sottoposta al programma di protezione.».