Art. 11 
 
 
           Tutela della riservatezza dei soggetti assunti 
 
  1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima  disciplina
si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo  speciale  programma
di  protezione,  che  risultano  beneficiari  del  cambiamento  delle
generalita'. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  8  del  citato
          decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138: 
              «Art.  8  (Tutela  della  riservatezza  delle   persone
          ammesse  a  speciali  misure  di  protezione  che  svolgono
          attivita' lavorativa). -  1.  Nei  confronti  dei  soggetti
          ammessi  a  speciali  misure  di  protezione  che  svolgono
          attivita' lavorativa durante il periodo  di  sottoposizione
          alle stesse,  le  amministrazioni  e  gli  enti  competenti
          adottano, d'intesa con gli Organi  preposti  all'attuazione
          delle speciali misure o del programma, idonei  accorgimenti
          per impedire, in caso di consultazione  di  banche  dati  o
          archivi informatici, l'individuazione degli  interessati  e
          del luogo di lavoro delle localita' in cui gli  interessati
          effettuano le prestazioni.».