Art. 11 Tutela della riservatezza dei soggetti assunti 1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalita'.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138: «Art. 8 (Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa). - 1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni.».