Art. 4 Istruttoria della domanda di assunzione 1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, puo' recare l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti territoriali preferenziali. 2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile a conoscere la natura e l'entita' dei benefici economici erogati al soggetto a titolo di: a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5. 4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al comma 3 e' trasmessa, a cura della segreteria della Commissione centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.
Note all'art. 4: - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.».