Art. 4 
 
 
               Istruttoria della domanda di assunzione 
 
  1. La domanda per  accedere  ad  un  programma  di  assunzione  per
chiamata diretta nominativa presso una  pubblica  amministrazione  e'
presentata dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2  alla  Commissione
centrale per il tramite del Servizio centrale.  La  domanda,  redatta
nelle  forme  stabilite  dalla  Commissione  centrale,  puo'   recare
l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti  territoriali
preferenziali. 
  2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda  di  cui  al  comma  1
comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o  informazione
utile a conoscere  la  natura  e  l'entita'  dei  benefici  economici
erogati al soggetto a titolo di: 
  a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento
sociale ai sensi dell'articolo 13,  comma  4,  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  c) misure straordinarie di natura economica ai sensi  dell'articolo
13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
  3. La Commissione centrale,  ricevuti  dal  Servizio  centrale  gli
elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la  sussistenza  dei
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del
diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti  al  Servizio  centrale
che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 5. 
  4.  Qualora  l'avente  diritto  all'assunzione  sia   un   soggetto
beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui  al
comma 3 e' trasmessa,  a  cura  della  segreteria  della  Commissione
centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio  1991,
          n. 8, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi  4  e
          5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: 
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 
              4. Il contenuto del  piano  provvisorio  di  protezione
          previsto dal comma 1 e delle speciali misure di  protezione
          che la commissione centrale puo' applicare nei casi in  cui
          non  provvede  mediante  la  definizione  di  uno  speciale
          programma  e'  stabilito  nei  decreti  previsti  dall'art.
          17-bis, comma 1. Il  contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
          che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
          cura degli organi di polizia  territorialmente  competenti,
          dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
          dall'adozione delle misure necessarie per  i  trasferimenti
          in comuni diversi da quelli di residenza, dalla  previsione
          di  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
          reinserimento sociale nonche'  dal  ricorso,  nel  rispetto
          delle norme  dell'ordinamento  penitenziario,  a  modalita'
          particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
          traduzioni e piantonamenti. 
              5.  Se,  ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione
          centrale  delibera  la   applicazione   delle   misure   di
          protezione  mediante  la  definizione   di   uno   speciale
          programma, questo e' formulato secondo criteri che  tengono
          specifico conto delle situazioni concretamente  prospettate
          e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel  comma
          4, il trasferimento delle persone non  detenute  in  luoghi
          protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
          e delle comunicazioni al servizio  informatico,  misure  di
          assistenza  personale  ed  economica,   cambiamento   delle
          generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo  1993,
          n. 119, e successive modificazioni, misure atte a  favorire
          il reinserimento sociale del collaboratore  e  delle  altre
          persone  sottoposte   a   protezione   oltre   che   misure
          straordinarie eventualmente necessarie.».