Art. 5 
 
 
                 Elenco delle domande di assunzione 
 
  1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla  tenuta  e
all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in
modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di
cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2,  percepiti  da
ciascuno fino a quel momento.  Nel  caso  in  cui  piu'  soggetti  si
collochino  nella   medesima   posizione,   l'anzianita'   anagrafica
costituisce titolo di preferenza. 
  2. Ai fini  dell'assunzione,  relativamente  ai  soggetti  inseriti
nell'elenco di cui  al  comma  1,  il  Servizio  centrale  individua,
d'intesa  con  i  Prefetti  competenti,   gli   ambiti   territoriali
compatibili con la tutela delle  concrete  esigenze  di  sicurezza  e
riservatezza personale, tenuto conto delle  preferenze  eventualmente
espresse dall'interessato.