Art. 6 Ricognizione dei posti disponibili 1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con Funzione pubblica. 3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali e' stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione. 4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale, unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.
Note all'art. 6: - Per il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.