Art. 6 
 
 
                 Ricognizione dei posti disponibili 
 
  1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il  Servizio
centrale, al fine di avviare il programma assunzionale  d'intesa  con
le   amministrazioni   interessate,   provvede    alla    preliminare
ricognizione  dei  posti  disponibili,  acquisendo,  presso  ciascuna
amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
integrazioni  e  modificazioni,  ivi  incluse  anche  le  Camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni
presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le
consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da  riservare
in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge  15  marzo  1991,  n.  82.  Per  quanto  riguarda  i  testimoni
sottoposti  alle  speciali  misure  di  protezione,  ai  fini   della
ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale  provvede
con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 
  2.  Per  gli  uffici  periferici  delle  Amministrazioni   centrali
presenti nei medesimi ambiti territoriali  di  cui  al  comma  1,  la
ricognizione viene effettuata  dal  Servizio  centrale  d'intesa  con
Funzione pubblica. 
  3. Le  Amministrazioni  centrali  per  il  tramite  della  Funzione
pubblica e quelle territoriali e locali, presso  le  quali  e'  stata
effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e  2,  comunicano  al
Servizio centrale, entro il termine di  45  giorni  dall'avvio  della
suddetta   procedura,   l'esito,   anche   negativo,   della   citata
ricognizione. 
  4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette  le  risultanze
della ricognizione di cui  al  comma  3  alla  Commissione  centrale,
unitamente all'elenco di cui all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il  testo  vigente  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 16-ter  del  decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.