Art. 7 
 
 
                 Assegnazione dei posti disponibili 
 
  1.  La  Commissione  centrale  delibera  l'assegnazione  dei  posti
disponibili  agli  aventi  diritto  inseriti   nell'elenco   di   cui
all'articolo 5, secondo l'ordine  progressivo  ivi  indicato,  tenuto
conto del  titolo  di  studio  e  della  professionalita'  posseduti,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  personale   e   le
preferenze espresse in sede di presentazione delle domande. 
  2. Entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla  notifica
della  delibera  della  Commissione   centrale,   ciascun   testimone
manifesta al Servizio centrale il proprio  assenso  all'assegnazione.
In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio
centrale provvede a darne comunicazione  alla  Commissione  centrale,
che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.