Art. 8 
 
 
               Attuazione del programma di assunzione 
 
  1. Il Servizio centrale definisce, sulla base  di  apposite  intese
adottate con le  singole  amministrazioni  interessate,  modalita'  e
criteri per lo svolgimento delle  prove  di  idoneita'  ed  adotta  i
necessari accorgimenti  a  tutela  della  riservatezza.  Il  Servizio
centrale  comunica,  con  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee   per
garantire la sicurezza, la  riservatezza  e  l'anonimato  di  ciascun
candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento  delle  prove  di
cui all'articolo 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  giudizio  di  idoneita'   non   comporta
valutazione comparativa  ed  e'  volto  ad  accertare  esclusivamente
l'idoneita' del lavoratore a svolgere le  mansioni  del  profilo  nel
quale avviene l'assunzione. 
  2.   Per   l'attuazione   dei   successivi   adempimenti   connessi
all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le  Amministrazioni
interessate  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee  a  garantire   la
sicurezza,  la  riservatezza  e  l'anonimato,  nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 
  3. La Commissione centrale, entro il  30  dicembre  di  ogni  anno,
comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di
assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
              «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1.  Le  richieste
          di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
          anche a carattere  nazionale  e  regionale,  devono  essere
          rivolte alla direzione provinciale del  lavoro  -  servizio
          politiche del lavoro competente nella sede presso la  quale
          il lavoratore  dovra'  prestare  servizio.  Tali  richieste
          devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed
          esami". 
              2. Le direzioni provinciali del lavoro, in  conformita'
          alla disciplina  attuativa  dell'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56,  in  quanto  applicabile,  avviano  i
          soggetti aventi  titolo  all'assunzione  obbligatoria  alla
          prova tendente  ad  accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le
          mansioni,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  di  ciascuna
          categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 
              3.  Le  prove  selettive   devono   essere   espletate,
          dall'amministrazione    o    ente    interessati,     entro
          quarantacinque giorni dalla data di avviamento a  selezione
          ed  il  loro  esito  deve  essere  comunicato  anche   alla
          direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni  dalla
          conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere  avviato
          ad altra  selezione  soltanto  dopo  che  e'  trascorso  il
          suddetto  periodo  di  cinquanta  giorni,   anche   se   la
          precedente selezione non e' stata ancora espletata. 
              4. Le prove non comportano  valutazione  comparativa  e
          sono preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le
          mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 
              5. In mancanza di iscritti appartenenti alla  categoria
          richiesta, la direzione provinciale  del  lavoro,  d'intesa
          con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione
          proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 
              6. Qualora non vi  siano  iscritti  in  possesso  della
          professionalita' richiesta, la  direzione  provinciale  del
          lavoro  concorda  con  l'ente  interessato  l'avviamento  a
          selezione   di   lavoratori   in   possesso   di    diverse
          professionalita' di livello corrispondente. 
              7. La visita di controllo della permanenza dello  stato
          invalidante di cui all'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge
          12 settembre 1983, n. 463, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta
          direttamente   dall'amministrazione   o    ente    pubblico
          interessati,  prima  di   procedere   all'assunzione,   nei
          confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia  il
          tipo e il  grado  di  invalidita'.  Copia  del  certificato
          sanitario deve essere trasmessa entro  trenta  giorni  alla
          direzione provinciale del lavoro - servizio  politiche  del
          lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».