Art. 8 Attuazione del programma di assunzione 1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' ed adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneita' non comporta valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno, comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita' alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata. 4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente. 7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».