Art. 9 Misure per la tutela del posto di lavoro 1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. 2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 9: - Per l'argomento del decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.