Art. 9 
 
 
              Misure per la tutela del posto di lavoro 
 
  1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono  ai  soggetti
di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere  attivita'  lavorativa
presso la  pubblica  amministrazione  che  ha  provveduto  alla  loro
assunzione, sono  attivate  le  procedure  per  l'assegnazione  degli
interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero  per
la  loro  assegnazione   in   comando   o   distacco   presso   altre
amministrazioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. 
  2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia
in aspettativa retribuita ai sensi  dell'articolo  16-ter,  comma  1,
lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'argomento del decreto  ministeriale  13  maggio
          2005, n. 138, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio  1991,
          n. 8, si veda nelle note alle premesse.