Art. 10 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante:
  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
 
  1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 103. 
           Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 
 
    1.  Nell'ambito  della  procura  generale  presso  la  Corte   di
cassazione  e'  istituita  la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo. 
    2. Alla Direzione sono preposti un magistrato,  con  funzioni  di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'. 
    3.  I  magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che  hanno  svolto,  anche  non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero  per  almeno  dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative  ed
esperienze  nella  trattazione  di   procedimenti   in   materia   di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali. 
    4. Alla nomina del  procuratore  nazionale  si  provvede  con  la
procedura prevista dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24
marzo 1958, n. 195. 
    5. Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale  e  di  procuratore
aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere  rinnovati
una sola volta. 
    6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni  previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite  le
seguenti: «e antiterrorismo». 
  3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite  le  seguenti:  «e
comma 3-quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole:
«direzione  nazionale  antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni  distrettuali  antimafia»
sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli  addetti  presso  le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia  di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
antiterrorismo». 
  4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».