Art. 4 Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale 1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 282-quater del Codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2. 1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».