Art. 4 
 
 
                  Modifica all'articolo 282-quater 
                   del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale  dopo  il
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «1-bis. Con la comunicazione prevista dal  comma  1,  la  persona
offesa e' informata della facolta' di richiedere  l'emissione  di  un
ordine di protezione europeo.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 282-quater del Codice di procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione).  -  1.  I
          provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e  282-ter  sono
          comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza  competente,
          ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'  comunicati
          alla parte offesa  e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
          territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
          un programma di prevenzione della violenza organizzato  dai
          servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile
          del servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero  e
          al giudice ai fini della  valutazione  ai  sensi  dell'art.
          299, comma 2. 
              1-bis. Con la comunicazione prevista dal  comma  1,  la
          persona offesa e' informata della  facolta'  di  richiedere
          l'emissione di un ordine di protezione europeo.».