Art. 5 
 
 
                      Procedimento di emissione 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone
una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e  282-ter
del codice di procedura penale. 
  2. Il giudice provvede su  richiesta  della  persona  protetta  che
dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro
ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro
Stato  membro.  La  richiesta  puo'  essere  presentata   anche   dal
rappresentante legale della persona protetta.  Nella  richiesta  sono
indicati, a pena di inammissibilita', il  luogo  in  cui  la  persona
protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata  e  le
ragioni del soggiorno. 
  3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e'  emessa
in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati: 
    a) identita'  e  cittadinanza  della  persona  protetta,  nonche'
identita' e cittadinanza del  tutore  o  del  rappresentante,  se  la
persona protetta e' minore o legalmente incapace; 
    b) data a decorrere dalla quale la  persona  protetta  risieda  o
soggiorni ovvero intenda  risiedere  o  soggiornare  nello  Stato  di
esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; 
    c) indirizzo, numeri di telefono  e  fax,  nonche'  indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  dell'autorita'  che  ha  emesso   il
provvedimento; 
    d) data di deposito del provvedimento  contenente  la  misura  di
protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di  protezione
europeo; 
    e) sintesi dei  fatti  e  delle  circostanze  che  hanno  portato
all'adozione della misura di protezione; 
    f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione,  ivi
compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo
in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; 
    g) identita'  e  cittadinanza  della  persona  che  determina  il
pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona; 
    h) eventuale ammissione della persona protetta  al  patrocinio  a
carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo
provvedimento. 
  4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo'  essere
proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n.
69. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo degli articoli 283-bis e 282-ter del  codice
          di procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).  -
          1. Con il provvedimento  che  dispone  l'allontanamento  il
          giudice prescrive all'imputato di  lasciare  immediatamente
          la casa familiare, ovvero di non farvi rientro,  e  di  non
          accedervi senza l'autorizzazione del giudice  che  procede.
          L'eventuale  autorizzazione  puo'  prescrivere  determinate
          modalita' di visita. 
              2. Il giudice, qualora sussistano  esigenze  di  tutela
          dell'incolumita' della persona offesa o dei  suoi  prossimi
          congiunti, puo' inoltre  prescrivere  all'imputato  di  non
          avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente  frequentati
          dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
          domicilio  della  famiglia  di  origine  o   dei   prossimi
          congiunti, salvo che la frequentazione sia  necessaria  per
          motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice  prescrive
          le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
              3. Il giudice, su  richiesta  del  pubblico  ministero,
          puo' altresi'  ingiungere  il  pagamento  periodico  di  un
          assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto
          della misura cautelare disposta, rimangano prive  di  mezzi
          adeguati.  Il  giudice  determina  la  misura  dell'assegno
          tenendo   conto   delle   circostanze   e    dei    redditi
          dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i  termini  del
          versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
          versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
          lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
          spettante. L'ordine di pagamento  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
          assunti anche successivamente al provvedimento  di  cui  al
          comma 1, sempre che questo non sia  stato  revocato  o  non
          abbia comunque perduto efficacia. Essi,  anche  se  assunti
          successivamente, perdono efficacia se e' revocato  o  perde
          comunque efficacia il provvedimento di cui al comma  1.  Il
          provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge  o
          dei figli, perde efficacia,  inoltre,  qualora  sopravvenga
          l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di  procedura
          civile ovvero altro provvedimento  del  giudice  civile  in
          ordine ai rapporti  economico-patrimoniali  tra  i  coniugi
          ovvero al mantenimento dei figli. 
              5. Il provvedimento di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          modificato se mutano le  condizioni  dell'obbligato  o  del
          beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 
              6. Qualora si proceda  per  uno  dei  delitti  previsti
          dagli articoli 570, 571, 582,  limitatamente  alle  ipotesi
          procedibili d'ufficio o comunque aggravate,  600,  600-bis,
          600-ter,  600-quater,  600-septies.1,  600-septies.2,  601,
          602,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies  e  612,  secondo  comma,  del  codice   penale,
          commesso in danno dei prossimi congiunti o del  convivente,
          la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti
          di pena previsti dall'art. 280, anche con le  modalita'  di
          controllo previste all'art. 275-bis.». 
              «Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi
          frequentati  dalla   persona   offesa).   -   1.   Con   il
          provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il
          giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a  luoghi
          determinati abitualmente frequentati dalla  persona  offesa
          ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
          o dalla persona offesa. 
              2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,  il
          giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi  a
          luoghi determinati  abitualmente  frequentati  da  prossimi
          congiunti della persona offesa  o  da  persone  con  questa
          conviventi o comunque legate da relazione affettiva  ovvero
          di mantenere una determinata distanza da tali luoghi  o  da
          tali persone. 
              3. Il giudice puo', inoltre,  vietare  all'imputato  di
          comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le  persone  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai  commi
          1 e 2 sia  necessaria  per  motivi  di  lavoro  ovvero  per
          esigenze  abitative,  il  giudice  prescrive  le   relative
          modalita' e puo' imporre limitazioni.». 
              - Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,  n.
          69 (Disposizioni per conformare  il  diritto  interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati  membri)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              «Art. 22  (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti  che  decidono  sulla  consegna  la   persona
          interessata, il suo difensore  e  il  procuratore  generale
          presso la Corte di appello  possono  proporre  ricorso  per
          cassazione, anche per il merito, entro dieci  giorni  dalla
          conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai  sensi  degli
          articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 
              2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
              3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro
          quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle  forme  di
          cui all'art. 127 del codice di procedura  penale.  L'avviso
          alle parti  deve  essere  notificato  o  comunicato  almeno
          cinque giorni prima dell'udienza. 
              4.   La   decisione   e'   depositata   a   conclusione
          dell'udienza con la  contestuale  motivazione.  Qualora  la
          redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
          di  cassazione,  data  comunque  lettura  del  dispositivo,
          provvede al deposito della motivazione non oltre il  quinto
          giorno dalla pronuncia. 
              5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
          anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
              6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,
          gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,  il  quale
          decide entro venti giorni dalla ricezione.».