Art. 6 
 
 
           Trasmissione dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. L'autorita' giudiziaria che ha  emesso  l'ordine  di  protezione
europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al
Ministero della  giustizia  ai  fini  della  successiva  trasmissione
all'autorita' competente dello Stato  di  esecuzione,  con  qualsiasi
mezzo  idoneo  a  comprovare  l'autenticita'  del  documento,  previa
traduzione nella lingua di  detto  Stato.  Ad  analoga  comunicazione
provvede nei casi in cui adotti provvedimenti  di  revoca,  modifica,
proroga o nei casi di annullamento  o  sostituzione  della  misura  o
dell'ordine di protezione europeo. 
  2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti
di riconoscere un  ordine  di  protezione  europeo  emesso  ai  sensi
dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza  indugio
a darne comunicazione all'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  la
misura di protezione ai  fini  della  successiva  comunicazione  alla
persona protetta.