Art. 6 Trasmissione dell'ordine di protezione europeo 1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticita' del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo. 2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio a darne comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.