Art. 9 
 
 
              Modalita' di partecipazione e di rimborso 
                    per gli Oicr italiani aperti 
 
  1.  La  sottoscrizione  degli  Oicr  aperti  ha  luogo  o  mediante
versamento di un importo corrispondente  al  valore  delle  quote  di
partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o  lo
statuto dell'Oicr lo  preveda,  mediante  conferimento  di  strumenti
finanziari negoziati in un mercato regolamentato  e  per  i  quali  i
volumi di negoziazione siano rilevanti e la  frequenza  degli  scambi
sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi. 
  2. Il regolamento o lo statuto dell'Oicr prevedono che il  rimborso
del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicita' almeno
quindicinale per gli OICVM  e  almeno  annuale  per  i  FIA  italiani
aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con
la  medesima  frequenza  ed  e'  comunque  effettuato  in   occasione
dell'emissione di nuove quote o azioni. 
  3. I partecipanti all'Oicr aperto  hanno  diritto  di  chiedere  il
rimborso delle quote o delle azioni secondo le  modalita'  e  con  la
frequenza previste dal regolamento del fondo, o dallo  statuto  della
Sicav e dalla  documentazione  d'offerta.  Il  rimborso  deve  essere
eseguito entro quindici giorni dalla  ricezione  della  richiesta  da
parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal  regolamento  o
dallo statuto, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dal gestore
per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore
informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob. 
  4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle  quote  di  un  OICVM
italiano  che  commercializza  dette  quote  in  altri  Stati  membri
dell'UE, il gestore informa della sospensione anche le  autorita'  di
vigilanza di tali Stati.