Art. 3 
 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di
un  concorso  per  titoli   ed   esami,   indetto   annualmente   con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al
quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966,  n.  887  e  che,  ai
sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio  1971,  n.
320,  non  siano  titolati  «Istituto  superiore  di  stato  maggiore
interforze»  ovvero  frequentatori  del  corso  superiore  di   stato
maggiore interforze di cui all'articolo 751 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Il  bando,  che  viene  pubblicato  sul  foglio
d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei  posti  a
disposizione, i singoli titoli valutabili e  il  relativo  punteggio,
definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame,  le
modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di  esame  e  le  cause  di
esclusione dal concorso per  motivi  verificatisi  dopo  l'ammissione
ovvero di revoca del giudizio  di  idoneita'  prima  dell'inizio  del
corso. 
  2. Al corso superiore di polizia  tributaria  possono  partecipare,
previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di  altre
Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre  pubbliche
amministrazioni,  anche  internazionali,  sulla  base  di   modalita'
stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'art. 5, della legge 24 ottobre  1966,
          n. 887, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge  3
          maggio 1971, n. 320, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 751, del decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse.