Art. 3 Bando di concorso 1. Al corso superiore di polizia tributaria accedono i vincitori di un concorso per titoli ed esami, indetto annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza ed al quale possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e che, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, non siano titolati «Istituto superiore di stato maggiore interforze» ovvero frequentatori del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il bando, che viene pubblicato sul foglio d'ordini della Guardia di finanza, stabilisce il numero dei posti a disposizione, i singoli titoli valutabili e il relativo punteggio, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i programmi di esame, le modalita' di svolgimento delle prove di esame e le cause di esclusione dal concorso per motivi verificatisi dopo l'ammissione ovvero di revoca del giudizio di idoneita' prima dell'inizio del corso. 2. Al corso superiore di polizia tributaria possono partecipare, previe intese con le amministrazioni interessate, ufficiali di altre Forze armate e di polizia, nonche' rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, anche internazionali, sulla base di modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
Note all'art. 3: Per il testo dell'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 3 maggio 1971, n. 320, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'art. 751, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse.